TAR Calabria s. 647/2025. Il CUP non è un tributo ed è pertanto escluso dai requisiti di regolarità fiscale previsti dal codice dei contratti
Il TAR Calabria, con sentenza n. 647/2025, in una controversia riguardante i requisiti dell’operatore economico in caso di procedura di affidamento, conferma la natura non tributaria del Canone Unico Patrimoniale.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 647/2025, in una controversia riguardante i requisiti dell’operatore economico in caso di procedura di affidamento, conferma la natura non tributaria del Canone Unico Patrimoniale. Ne segue che i debiti tributari ricollegati al CUP non dovevano essere considerati ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 36 del 2023 in quanto non rientranti nella definizione di "imposte e tasse" di cui all'art. 2, all. II.10 D.Lgs. n. 36 del 2023".
Nel raggiungere questa conclusione, il collegio ha osservato che, con la legge 160/2019, il legislatore ha inteso utilizzare il termine "canone", scelta terminologica che non è senza effetto, considerato che tale parametro lessicale è stato valorizzato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 64/2008 per affermare la natura non tributaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Ad ulteriore dimostrazione va rilevato che la giurisprudenza tributaria in plurime occasioni ha affermato la natura privatistica del canone in discorso ed ha conseguentemente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (fra tutte cfr. Corte Giustizia Trib. I grado Udine sez. III, 15/02/2023, n.23).

