Vai al contenuto

2 min di lettura

TAR Cagliari 542/2024. L’installazione mezzi pubblicitari su suolo pubblico è soggetto a gara

L’'installazione di impianti pubblicitari è un'attività economica contingentata, stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati, senza che in ciò possa ravvisarsi compromissione della tutela costituzionale della libera iniziativa economica privata

L’'installazione di impianti pubblicitari è un'attività economica contingentata, stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati, senza che in ciò possa ravvisarsi compromissione della tutela costituzionale della libera iniziativa economica privata.

 Il Collegio ha osservato che l'attività pubblicitaria nelle strade è regolamentata dall'art. 23, comma 4, del Codice della strada, il quale prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia "soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada".

All'interno del perimetro dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è, in tutti i casi, dei Comuni, fatto salvo il preventivo nulla osta dell'ente proprietario nei casi in cui la strada appartenga al demanio statale, regionale o provinciale. Nella sostanza, chi intende esporre un mezzo pubblicitario "deve presentare la relativa domanda" all'Ente proprietario della strada, il quale rilascia apposita autorizzazione al posizionamento dello stesso (art. 53, comma 3, regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

L’intervento in autotutela dell’ente, volto a impedire l’installazione di nuove transenne da parte dell’operatore pubblicitario, riconduce l’operato sul solco della disciplina eurounitaria e degli ormai consolidati approdi giurisprudenziali, che impongono che il provvedimento di autorizzazione all’installazione delle transenne parapedonali sia preceduto dallo svolgimento di una pertinente procedura ad evidenza pubblica.

Il ricorrente ha, infatti, formulato un’istanza volta all’ottenimento di spazi pubblici da destinare ad installazione pubblicitarie. Tali spazi sono “naturaliter” contingentati e, come tali, si rivelano essere una risorsa “scarsa” la cui assegnazione deve avvenire sulla base dei principi di trasparenza e “par condicio”.

Il mercato degli impianti pubblicitari, in quanto contingentato, determina l’instaurazione tra l’ente locale ed il privato di un rapporto non già autorizzativo (“id est”, rimozione di un limite all’esercizio di potere di cui si è già titolari) quanto piuttosto di tipo concessorio (“id est”, attribuzione di un potere di cui non si è in precedenza titolari) con la conseguenza che è “corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale”.

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.