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TAR Cagliari 266/2025 - la potestà regolamentare dei comuni in materia di esenzioni del CUP

Con la sentenza 266/2025, il Tar Cagliari chiarisce alcuni aspetti di rilievo sulla potestà regolamentare prevista in materia di canone unico dal comma 821, art. 1, della Legge 160/2019, in merito alle esenzioni.

Con la sentenza 266/2025, il Tar Cagliari chiarisce alcuni aspetti di rilievo sulla potestà regolamentare prevista in materia di canone unico dal comma 821, art. 1,  della Legge 160/2019, in merito alle esenzioni.

In relazione alla vicenda sono stati richiesti al Condominio ricorrente somme dovute anche per l’occupazione del suolo pubblico effettuato con transenne posizionate dalla protezione civile in conseguenza del crollo per calamità naturale, per tutta durata dei lavori relativi al ponteggio edile. Il Comune ha infatti respinto la richiesta di esenzione in quanto il Regolamento non prevede tra le esenzioni quelle relative alle occupazioni per la messa in sicurezza e il ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali. 

La parte ricorrente impugna il  Regolamento nella parte in cui non prevede la calamità naturale tra i casi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Richiama la discrezionalità riconosciuta ai comuni dalla legge statale istitutiva del canone unico patrimoniale per le ipotesi di esenzione e il fatto che numerosi altri comuni hanno previsto la calamità naturale tra le ipotesi di esenzione, sulla base del testo del regolamento proposto da ANCI e recepito dai comuni.

Il giudice amministrativo richiamando una decisione del Consiglio di Stato ricorda che:

“Le ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto l'adozione del regolamento (gli atti interni dell'organo deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e l'onere di motivazione risulta comunque soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessità di una puntuale motivazione.

Ciò non significa, peraltro, che la discrezionalità che si invera nelle disposizioni regolamentari - come accade per la legge - sia sottratta ad ogni forma di controllo, ma solo che il controllo è rivolto agli effetti dell'atto, ossia a verificare se le prescrizioni in esso contenute non diano luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i suoi destinatari” (Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2020, nn. 7904, 7905 e 7906).

Nel caso di specie, l’omessa previsione di una generalizzata ipotesi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per esigenze di protezione civile non risulta generare alcun effetto irragionevole o non proporzionato. L’ipotesi dell’esenzione del canone per calamità naturali non è prevista tra le esenzioni indicate ex lege dall’art. 1, comma 833 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ma il ricorrente ne lamenta l’omessa previsione in forza della clausola di cui all’art. 1, comma 821: “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: […] f. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847”.

L’omessa previsione di una esenzione dal pagamento del canone per calamità naturali non appare determinare una ipotesi di esercizio del potere discrezionale di carattere arbitrario, irragionevole o illogico.

Senz’altro ciò non può discendere sic et simpliciter dalla previsione di tale ipotesi da parte di alcuni comuni italiani, essendo evidentemente un ragionamento giuridico fallace quello per cui tale circostanza determinerebbe un ingiustificato trattamento dei cittadini residenti nei comuni che tale ipotesi non prevedono.

Una siffatta considerazione è infatti valida soltanto per istituti quali i livelli essenziali delle prestazioni, ma non può semplicemente affermarsi che la circostanza che alcuni comuni adottino una disciplina del C.U.P. più favorevole per i privati determini che diverse discipline da parte di altri comuni siano illegittime per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.

È invece la facoltà di prevedere ulteriori ipotesi di esenzione dal canone, appunto facoltative, che legittima e presuppone la possibilità che in alcuni comuni italiani tali ipotesi siano previste e in altri invece l’ente locale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale regolamentare, non le contempli.

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