TAR Bologna s. 50/2024. Legittimo il regolamento comunale TARI sulle aree di produzione di imballaggi
Nella sentenza numero 50/2024 il Tar Bologna conferma l'operato del comune in ordine all'esercizio della potestà regolamentare in materia di Tari, respingendo tutte le contestazioni mosse da importanti gruppi operanti nel settore della grande distribuzione.
Nella sentenza numero 50/2024 il Tar Bologna conferma l'operato del comune in ordine all'esercizio della potestà regolamentare in materia di Tari, respingendo tutte le contestazioni mosse da importanti gruppi operanti nel settore della grande distribuzione. Le contestazioni riguardano le modifiche introdotte nel regolamento TARI dopo il d. lgs 116/2020, che sarebbero lesive per i ricorrenti sia in ordine alla produzione di rifiuto da imballaggio terziario sia in ordine ai magazzini.
In concreto, il contribuente che intende beneficiare di detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita ha l’onere di dimostrare l’entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari.
Nel caso in esame, l’attività di entrambe le ricorrenti consiste nella grande distribuzione operata attraverso supermercati, con la conseguenza che, all’evidenza, – nelle corsie di vendita di strutture commerciali, l’attività ivi esercitata generi – in massima parte – la produzione di imballaggi primari (involucri contenenti la merce esposta negli scaffali) e di imballaggi secondari (involucri contenenti più imballaggi primari), piuttosto che – come sostiene parte ricorrente - imballaggi terziari, vale a dire i dispositivi che sono utilizzati per la movimentazione della merce, che devono essere necessariamente destinati al riutilizzo e in nessun caso allo smaltimento.
Secondo la vigente disciplina nazionale in materia: D. Lgs. n. 116 del 2020, i soli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali, poiché solo tali imballaggi devono essere trattati e avviati per il recupero da chi li produce; al di fuori, quindi, del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Gli imballaggi primari e quelli secondari sono considerati, invece, alla stregua dei rifiuti urbani (con conseguente assoggettamento a tale servizio) anche per utenze “non domestiche”, quali sono, indubbiamente, anche i supermercati e le grandi strutture di vendita.
Per quanto riguarda più specificamente gli “imballaggi terziari”, la nuova disciplina, pur assimilandoli ai rifiuti speciali, non li esclude tot court dall’imposizione TARI, prevedendo l’esclusione dal tributo solo riguardo alle superfici che, per struttura e destinazione, producono solo tale tipologia di rifiuti speciali, con dimostrazione di tale effettiva produzione che è posta a carico del contribuente che chiede la relativa esenzione o riduzione della TARI.
Non risulta illegittima la norma regolamentare che – nell’oggettiva impossibilità di individuare, all’interno di un supermercato, un’area utilizzata esclusivamente per la produzione di imballaggi terziari, e tenuto conto di quanto detto riguardo alla netta differenziazione esistente tra imballaggi primari e secondari da una parte e imballaggi terziari dall’altra, prevede una riduzione della tassazione TARI del 10% riguardo alla superficie complessiva imponibile. Si deve infatti tenere conto che tale riduzione forfetaria è applicabile solo nel caso in cui il contribuente non dimostri, mediante apposita dichiarazione, sia l’esistenza di una superficie effettivamente utilizzata per produrre imballaggi terziari, sia che tale rifiuto speciale sia stato correttamente avviato a smaltimento.

