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Canone unico 2 min di lettura

TAR Abruzzo s. 231/2026. I viadotti autostradali non sono soggetti al CUP

Il TAR Abruzzo (sent. 231/2026) ha stabilito che i viadotti autostradali non sono soggetti al CUP: le Province non possono applicare canoni o sanzioni perché si tratta di opere demaniali statali.

Gli attraversamenti autostradali sovrastanti strade provinciali non sono soggetti a canone unico né a sanzioni provinciali, in quanto coesistono con i beni locali nell’ambito di un’opera demaniale statale.

La sentenza del TAR Abruzzo n. 231/2026 affronta una questione molto rilevante e cioè se una Provincia possa pretendere il pagamento del canone – e irrogare sanzioni – nei confronti di Autostrade per l’Italia per la presenza di viadotti e pontoni autostradali che passano sopra strade provinciali.

Il caso nasce da un verbale della Provincia di Teramo con cui, per l’anno 2022, era stata contestata ad ASPI un’occupazione abusiva del suolo pubblico provinciale e irrogata una sanzione pecuniaria pari al doppio del canone. 

Il ricorrente ha impugnato sia il verbale sia, in parte, il Regolamento provinciale sul canone unico, sostenendo che i viadotti autostradali non costituiscono una vera e propria occupazione del suolo provinciale e che, in ogni caso, l’opera è già legittimata da titoli statali (legge istitutiva dell’autostrada e convenzione di concessione), i quali non possono essere compressi o subordinati a un’ulteriore concessione locale.

Esiste davvero, in capo alla Provincia, il potere di chiedere il canone unico e di qualificare come abusiva l’occupazione? La risposta del TAR è negativa.

Il Tribunale chiarisce che i viadotti e i pontoni autostradali non rappresentano un utilizzo del bene provinciale in senso proprio, ma sono parte integrante di un’infrastruttura autostradale, che è e rimane un bene demaniale statale. Il fatto che l’autostrada passi sopra una strada provinciale non determina una “sottrazione di superficie” all’uso pubblico provinciale, né trasforma quella interferenza materiale in un’occupazione giuridicamente rilevante ai fini del canone unico.

Secondo il TAR, quando due beni pubblici appartenenti a demani diversi coesistono fisicamente, non si crea automaticamente un rapporto “servente–dominante” che richieda autorizzazioni o canoni. Si tratta, piuttosto, della coabitazione di due beni pubblici autonomi, ciascuno legittimamente utilizzato dal proprio titolare. In questo quadro, l’infrastruttura autostradale – realizzata in forza di scelte legislative nazionali e destinata a un interesse pubblico generale – prevale e non può essere assoggettata a titoli o corrispettivi locali.

Il TAR sottolinea anche un passaggio importante: la circostanza che l’autostrada sia gestita da un concessionario privato (ASPI) non cambia nulla. Il concessionario opera per conto dello Stato, e quindi non può essere assimilato a un soggetto privato che occupa il suolo pubblico per finalità proprie. L’occupazione, sotto il profilo giuridico, è considerata come effettuata direttamente dallo Stato.

Non essendoci occupazione abusiva, manca in radice il presupposto per applicare il canone e, a maggior ragione, per irrogare una sanzione. 

Va evidenziato che la pronuncia è in forte contrasto con l’orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo confermato con l’ordinanza n. 3633/2026: l’occupazione del soprassuolo comunale o provinciale mediante viadotti autostradali integra il presupposto impositivo, in quanto la realizzazione dell’infrastruttura non elimina la natura demaniale del suolo sottostante né l’utilizzo dello stesso.

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