Speciale scadenze accertamento aprile 2024
Le nuove regole sul contraddittorio preventivo TRIBUTARIO introdotte dalla riforma fiscale non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.
Le nuove regole sul contraddittorio preventivo TRIBUTARIO introdotte dalla riforma fiscale non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.
Lo prevede il decreto-legge 29 marzo 2023, n. 39. Il decreto chiarisce che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio previste dal nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.
Grazie al nuovo decreto legge, i comuni potranno emettere avvisi di accertamento caratterizzati da materianon certa e/o concordabile senza rispettare le nuove regole del contraddittorio preventivo, quindi procedendo direttamente purché l’emissione degli atti, nel caso dei tributi locali significa avviare a notifica, avvenga entro il 30 APRILE 2024.
SPECIALE SCADENZE TARI APRILE 2024
La manovra TARI è caratterizzata da tre documenti importanti:
- il PEF, che deve essere validato dall’ETC,
- il Regolamento, di competenza del Consiglio comunale (per il 2024 non ci sono novità di rilievo)
- la delibera tariffaria, di competenza del Consiglio comunale in caso di TARI; di competenza dell’ETC in caso di tariffa corrispettiva
L’intervento sulla TARI è condizionato dalla validazione del PEF pluriennale approvato ai sensi del MTR 2 come aggiornato con la deliberazione ARERA 389/2023.
Il termine ultimo per modificare il regolamento TARI – TARIP e approvare le tariffe della TARI/TARIP 2024 è il 30 aprile, ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
Si ricorda che dopo l’approvazione iniziano a decorrere i termini da rispettare per la trasmissione all’ ARERA dei documenti relativi al nuovo PEF validato ai sensi del MTR 2. Ai sensi della deliberazione 363/2021, punto 7.6, la trasmissione all’Autorità avviene da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI
Attualmente, la proroga del termine richiesta da ANCI non è ancora stata approvata
INVIO DATI UTENTI TARI/TARIP ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. SCADENZA 30 APRILE
Entro il 30 aprile è necessario che i gestori della banca dati degli utenti TARI/TARIP procedano all’invio delle informazioni all’Agenzia delle Entrate accedendo al portale dell’Agenzia.
L’invio grava sugli enti locali o concessionari che hanno gestito nel 2023 la TARI (o la tariffa corrispettiva) dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e delle variazioni rispetto ai dati inviati l’anno precedente.
La normativa di riferimento:
-Art. 1, commi 106-108, L. 311/2004
-Provvedimento Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007 (come modificato dal Provv. del 14 febbraio 2008, prot. n. 24511 e successivamente dal Provv. del 5 maggio 2009, prot. n. 67051)
RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA. Primo trimestre entro il 30 aprile
La disciplina sulla Tefa (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2014.
In base all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668 della medesima legge.
L’articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il recente decreto del Mef del 1° luglio 2020 (vedi articolo “Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente”).
Ai sensi dell’articolo 3 del DM 1° LUGLIO 2020
Al termine di ciascun trimestre dell’anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.

