Scia e mezzi pubblicitari. La circolare del dipartimento di pubblica sicurezza
La circolare della Pubblica Sicurezza chiarisce che per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o visibili da esse la procedura ordinaria è la SCIA tramite SUAP, ad eccezione degli impianti soggetti a vincoli.
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato. Prot. n. 300/STRAD/1/0000016266.U/2026 del 05/06/2026
La circolare prot. 300/STRAD/1/0000016266.U/2026 del 5 giugno 2026 contiene indicazioni sulle procedure comunali relative agli impianti pubblicitari interpretando l'art. 5, comma 2, del D.L. 19/2026 (convertito dalla L. 50/2026) a seguito della quale per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, anche su suolo privato, la procedura ordinaria sarebbe diventata la SCIA presso il SUAP, salvo i casi soggetti a vincoli paesaggistici o storico-artistici.
Si riportano alcuni punti importanti:
Come noto, la materia è regolata dall’art. 23cds che subordina la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse ad autorizzazione. In mancanza di una disposizione che coordini la nuova procedura con le disposizioni del citato art. 23, si ritiene che queste ultime debbano essere lette alla luce dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 19/2026, in virtù del criterio della successione delle leggi nel tempo. Pertanto, laddove l’art. 23cds prevede l’autorizzazione, la stessa deve essere letta come SCIA, ad eccezione della pubblicità in aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico per le quali resta necessaria l’autorizzazione.
La nuova procedura, tuttavia, riguarda solo i mezzi pubblicitari collocati a partire dal 20 febbraio 2026. Quelli collocati precedentemente rimangono sottoposti alla previgente disciplina amministrativa, rimanendo valida ed efficace, fino alla scadenza, l’autorizzazione ottenuta.
Inoltre, resta sempre fermo il divieto assoluto previsto dall’art. 23, commi 4-bis e 7 cds, di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche, nonché di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.


