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TARI accertamento e riscossione 8 min di lettura

Scadenzario - giugno 2026

Il mese di giugno è caratterizzato da numerose scadenze rilevanti in materia di tributi locali, durante il quale contribuenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di versamento e dichiarazione

Il mese di GIUGNO è ricco di scadenze importanti per i tributi locali, periodo nel quale i contribuenti sono chiamati a VERSARE e DICHIARARE. In particolare:

  • assolvimento dell’obbligo dichiarativo TARI 
  • presentazione del PEF grezzo all’ETC 
  • emissione del documento di riconoscimento del bonus sociale rifiuti
  • adesione alla definizione agevolata in estensione alla Rottamazione quinquies per i carichi affidati ad AdER dal 2000 al 2023

TARI/TARIP. PRESENTAZIONE PEF, OBBLIGO DICHIARATIVO TARI TRIBUTO E L’USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO, BONUS SOCIALE RIFIUTI

LA MANOVRA TARI

L’impianto normativo TARI/TARIP è caratterizzata da tre documenti importanti: 

  • il PEF, che deve essere validato dall’ETC
  • il Regolamento, di competenza del Consiglio comunale (entro il 31 luglio 2026)
  • la delibera tariffaria, di competenza del Consiglio comunale in caso di TARI; di competenza dell’ETC in caso di tariffa corrispettiva (entro il 31 luglio 2026)

L’anno 2026 si presenta particolarmente impegnativo in ragione della necessità di formulare il PEF quadriennale sulla base del nuovo MTR3 che disciplina l’istruttoria temporale nell’articolo 7, caratterizzato da una novità importante prevista all’articolo 7 della delibera  397/2025 di approvazione del MTR 

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026. . 

La norma regolatoria per la prima volta fissa il termine di 60 giorni per la trasmissione del PEF grezzo da parte del gestore rispetto al termine ultimo di approvazione della TARI che, a sua volta, è stata spostata al 31 Luglio dal comma 667 dell’articolo 1 della legge 199/2025:

All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio ».

Pertanto, entro il 1° giugno 2026, il gestore dei rifiuti deve trasmettere il PEF (grezzo) all’ETC ai fini della validazione e successiva manovra tariffaria.

L’OBBLIGO DICHIARATIVO TARI TRIBUTO

Con l’entrata in vigore della Legge 160/2019, il sistema dichiarativo ha ricevuto disciplina nel comma 684 dell’art.1 secondo cui “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”. 

La norma rimane oggi in vigore per il tributo TARI anche dopo l’approvazione del TQ RIF che rivede l’obbligo nel termine mobile di 90 giorni dall’evento.

In ogni caso, ai fini sanzionatori e della decadenza, rileva la scadenza della norma posta al 30 giugno, termine entro il quale si dovranno dichiarare le variazioni, attivazioni e cessazioni avvenute nell’anno 2025.

Il successivo comma 685 prevede che la dichiarazione abbia effetto anche per gli anni successivi ma, in caso di modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di variazione. 

Ai sensi del comma 685 la dichiarazione:

  • è redatta su modello messo a disposizione del comune;
  • ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo: principio dell’ultrattività;
  • Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

La dichiarazione dovrà essere integrata con le indicazioni contenute nel TQ RIF, approvato con la deliberazione ARERA 15/2022.

USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO RIFIUTI

Entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del DL 41/2021, le utenze non domestiche che intendono uscire (completamente) dal pubblico servizio per almeno due anni devono presentare la comunicazione al fine della decorrenza al 1° gennaio successivo.

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In tal caso le utenze non domestiche potranno ottenere lo sconto della quota variabile se presentano la rendicontazione del trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art.3 della deliberazione ARERA 15/2022. Resta comunque dovuta la quota fissa della TARI.

  • Con Legge n. 193 del 16/12/2024, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, è stata inserita una specifica disposizione all’articolo 27 che modifica il codice ambientale all’articolo 238, comma 10, nella parte relativa all’uscita dal pubblico servizio.

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono ((, in tutto o in parte,))  al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati ((al riciclo o))  al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ((riciclo o))  recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

La modifica permette di ottenere lo sconto sulla quota variabile TARI/TARIP per avvio al recupero anche in caso di opzione di uscita dal pubblico servizio solo per alcune tipologie di rifiuto mentre, fino ad oggi, l’uscita doveva essere totale. 

BONUS SOCIALE RIFIUTI. EMISSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2026

Il bonus sociale rifiuti, istituito dall’articolo 57 bis del DL 124/2019 e normato con il DPCM 24 del 21 gennaio 2025, è stato compiutamente disciplinato dal TUBR, approvato con deliberazione ARERA 355/225.

Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un’utenza a uso domestico. Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta

Il riconoscimento dell’agevolazione è disciplinato dall’articolo 10 del TUBR Riconoscimento agevolazione (versione dopo modifiche deliberazione 126/2026)

10.1 I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAte procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente.  

10.2 Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell’anno a+1, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l’identificazione del soggetto beneficiario medesimo.

Dai chiarimenti ARERA del 29 aprile è emerso quanto segue nel paragrafo: 

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR 

L’agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno. 

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

Deroga tempistiche di erogazione: articolo 3- delibera 123/2026/R/RIF 

La deroga introdotta dall’articolo 3, comma 1 della delibera 123/2026/R/com vale solo ed esclusivamente per il flusso di DSU aggiuntivo rispetto all’ordinario già messo a disposizione dei gestori. 

Le tempistiche di erogazione del bonus relativamente a tale secondo flusso di DSU (messo a disposizione da SGAte entro il 30 aprile 2026), sono posticipate al 30 settembre esclusivamente in relazione alle DSU contenute nel flusso dati aggiuntivo. La deroga, a quanto disposto articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR non è applicabile all’erogazione del bonus relativo alle DSU messe a disposizione da SGAte con il flusso ordinario entro il 1° marzo. Per tali DSU il bonus deve essere erogato entro il 30 giugno 2026.

La rendicontazione a SGAte dei bonus erogati relativi al solo flusso aggiuntivo dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2027.

DEFINIZIONE AGEVOLATA IN ESTENSIONE DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES. INVIO DELIBERA ALL’ADER  ENTRO IL 30 GIUGNO 2026

Con la conversione in legge 88/2026 (GU del 22 maggio) del decreto legge 38/2026,  è stata approvato l’articolo 10 quinquies che estende (in modalità facoltativa) la definizione agevolata ADER, cosiddetta rottamazione quinquies, ai carichi affidati dai comuni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Trattandosi di una scelta lasciata alla discrezionalità dei comuni, per l’adozione è necessario adottare una delibera di Consiglio comunale che adotti la misura. La scelta è rigida: prendere o lasciare. Non è possibile personalizzare la scelta che, pertanto riguarda:

- tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali;

- DOVUTO: capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- NON DOVUTO: interessi (tutti), sanzioni, aggio (ove presente);

- PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS SI VERSA LA SANZIONE: non sono dovuti gli interessi da maggiorazione semestrale,  gli interessi moratori e l’eventuale aggio.

L’adozione della misura deve avvenire in tempi molto stretti: i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026.

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