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Riscossione. TAR catania 3415/2023. Legittima la sospensione dell’ attività in caso di mancato pagamento dei tributi locali

Legittima la sospensione dell’attività svolta da una impresa agricola in applicazione del regolamento comunale di contrasto all’evasione fiscale, anche in assenza di avviso di accertamento e per annualità precedenti all’adozione del regolamento.

Legittima la sospensione dell’attività svolta da una impresa agricola in applicazione del regolamento comunale di contrasto all’evasione fiscale, anche in assenza di avviso di accertamento e per annualità precedenti all’adozione del regolamento.

La sentenza del Tar Catania è favorevole alle misure previste, in caso di mancato pagamento dei tributi locali, dall’art. 15 ter del dl 34/2019. Il caso sottoposto al giudizio riguarda l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’immediata sospensione dell’attività della ricorrente, nonché della delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 26 ottobre 2022, con cui è stata disposta l’integrazione del regolamento per la rateizzazione dei crediti arretrati, nella parte in cui prevede che la sospensione ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 34/2019 riguarda anche annualità precedenti. La motivazione dell’ente si fonda su presunta irregolarità nel versamento dei tributi locali, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI), per gli anni dal 2019 al 2021. Precedentemente alla notifica dell’ordinanza impugnata, la ricorrente è stata informata dal Comune di presunti mancati versamenti dell’imposta sui rifiuti. La ricorrente ritiene che la lettera di messa in mora sarebbe generica e priva di un’esposizione dettagliata degli importi dovuti e delle modalità di determinazione dell’imposta. 

Secondo il TAR la norma va intesa nel senso che, allorquando sia verificata una irregolarità nel pagamento dei tributi locali e dunque una condizione di inadempienza agli obblighi tributari “per gli anni pregressi a quelli in corso” (ossia, per i periodi per i quali, al momento della verifica, siano già scaduti i termini di versamento dell’imposta), il Comune può condizionare l’esercizio dell’attività sottoposta a licenza alla regolarizzazione della posizione debitoria.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8875/2022 in data 18 ottobre 2022, pronunciandosi in ordine all’art. 15-ter d.lgs. n. 34/2019 in fattispecie analoga ha escluso che il credito tributario debba essere definitivamente accertato (“né l’art. 8 del regolamento comunale, né la norma primaria statale richiedono che il debito tributario sia definitivamente accertato: ne discende che tutte le censure contenute nel primo motivo dell’appello, volte a contestare la definitività del debito tributario dell’appellante, sono prive di rilevanza, poiché il potere esercitato dal Comune nei confronti del richiedente trova fondamento in fonti normative che non presuppongono tale definitività”; cfr., in senso conforme, T.A.R. Brescia, Lombardia, Sez. II, 7 dicembre 2021, n. 1042, secondo cui “la norma di riferimento richiede l’"esistenza di morosità", senza far alcun accenno alla sua definitività”).

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, espressamente escluso che la disciplina in argomento possa considerarsi costituzionalmente illegittima (“la ratio dell’art. 8 del Regolamento comunale, esplicitata anche nella rubrica dell’art. 15-ter del D.L. n. 34 del 2019, è quella di combattere l’evasione fiscale negli Enti locali e quindi eventuali dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 15-ter D.L. n. 34 del 2019 non hanno ragion d’essere, rispondendo sia la norma primaria statale, sia quella regolamentare, ai principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della P.A. (artt. 53 e 97 Cost.)”), al riguardo menzionando l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile in data 4 maggio 2022, n. 14049, con cui è stato precisato che lo strumento previsto dall’art. 15-ter “consiste non già nella comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di un’obbligazione tributaria, ma nella previsione di una forma di coazione indiretta all’adempimento. La disposizione de qua ha dotato i Comuni di uno strumento volto a contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali, che comporta l’esercizio ad opera dell’Ente locale di un potere autoritativo”.

La formulazione letterale dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 34/2019 non contiene alcun riferimento all’avviso di accertamento e richiede soltanto la verifica della regolarità corrente del pagamento dei tributi locali (per i quali sia scaduto il termine di versamento), stimolando il contribuente alla regolarizzazione dell’eventuale esposizione debitoria.

L’unico presupposto richiesto dalla norma è, in definitiva, l’esistenza del debito tributario, accertato dall’Amministrazione locale, costituendo alla regolarità tributaria dell’impresa un requisito ulteriore per il rilascio (o il mantenimento) del titolo autorizzatorio.

Con la menzionata ordinanza in data 4 maggio 2022, n. 14049, la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che “Le controversie in tema di revoca di autorizzazioni, disposta a seguito di inadempienza nel pagamento di tributi locali, ai sensi dell’art. 15 ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif., dalla l. n. 58 del 2019, esulano dalla giurisdizione del giudice tributario, e spettano, invece, a quella del giudice amministrativo, non avendo ad oggetto la comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di un’obbligazione tributaria, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all’adempimento, consistente nell’esclusione di pendenze in materia di tributi locali, il cui accertamento, pur concernendo aspetti sostanziali della disciplina tributaria, riveste carattere meramente incidentale, funzionale alla verifica dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l’esercizio dell’attività e della legittimità del diniego opposto dall’amministrazione”.

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