Riscossione. DM 29.11.2023. Modifica del tasso d’interesse legale. A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa dal 5% al 2,5%
ART. 1. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
ART. 1. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del Codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".
La riduzione è stata disposta dal Decreto del MEF del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023.
La variazione ha importanti risvolti nella fiscalità locale per la riscossione delle entrate che richiama il tasso di interesse legale in caso di versamento di somme oltre la scadenza originaria.


