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Riscossione. Corte di Cassazione s. 13781/2023. La prescrizione di sanzioni e interessi è quinquennale

La riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura dell’obbligazione principale.

Con la sentenza della Cassazione n. 13781/2023 i giudici hanno ribadito che la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura dell’obbligazione principale.

L’Agenzia delle Entrate riteneva possibile individuare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria in considerazione dell’esistenza di varie tipologie di interessi, quali quelli da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario (art. 20 del d.p.r. 600/73), quelli di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento (art. 30 del d.p.r. 602/73), quelli di mora in materia di imposta di registro (art. 55 comma 4 del d.p.r. 131/86), quelli da ritardato pagamento per liquidazione automatica e controllo formale (art. 2 del d.lgs. 462/97) e quelli da rateizzazione (art. 3 comma 3-bis del d.lgs. 462/97).

I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’art. 2948 n. 4 c.c. contiene una norma speciale che deve essere applicata a tutte le categorie di interessi, indipendentemente dalla natura o dalla fonte dei medesimi, in quanto il legislatore, seguendo peraltro identica impostazione anche nel codice civile e in materia di privilegio ipotecario (art. 2855 comma 2 c.c.), ha previsto una disciplina unitaria che non fa riferimento alla diversità della tipologia di interessi. Il legislatore ha inteso individuare un diverso e più breve termine di prescrizione per l’obbligazione degli interessi, considerata “accessoria” rispetto a quella del capitale, volendo liberare il debitore dall’esigibilità dell’obbligazione degli interessi in un termine più breve rispetto a quello previsto per l’obbligazione in sorte capitale.

Nemmeno è stata condivisa l’affermazione secondo cui per individuare il termine di prescrizione degli interessi si debba fare riferimento al tributo in relazione al quale i medesimi sono maturati. Secondo questa impostazione, il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe applicabile agli interessi maturati su tributi con prescrizione decennale. La Corte ha invece chiarito che il carattere dell’accessorietà riguarda l’aspetto genetico dell’obbligazione degli interessi, considerato che gli interessi sorgono insieme all’obbligazione principale e non maturano più dal momento in cui l’obbligazione principale è estinta. Tuttavia, nel momento in cui sono maturati hanno vicende autonome rispetto all’obbligazione principale (in tal senso Cass. SS.UU. n. 22281/2022).

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