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Riscossione. Corte di Cassazione o. 31260/2023. Prescrizione quinquennale per tributi locali e sanzioni

Nell’ordinanza 31260/2023, la suprema Corte conferma la periodicità breve della prescrizione dei tributi locali comprese le sanzioni, ad eccezione del caso in cui vi sia una sentenza passata in giudicato.

Nell’ordinanza 31260/2023, la suprema Corte conferma la periodicità breve della prescrizione dei tributi locali comprese le sanzioni, ad eccezione del caso in cui vi sia una sentenza passata in giudicato.

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche "uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. 3 luglio 2020, n.13683; Cass. 29/11/2017, n. 28576).

La TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa “in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 8 marzo 2022, n. 7486; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35769; Cass., 22 luglio 2011, n. 16099), con decorrenza dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., 7 novembre 2011, n. 20600). Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato” applicandosi allora l'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati" (cfr. Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790).

La suddetta disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica e il carattere di specialità rispetto alle norme di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). La generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario (Cass. 24 gennaio 2023, n.2095 cit.).

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