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Riscossione. Corte dei conti Marche sezione controllo – deliberazione 144/2023. Regole AI fini delle inesigibilità

La Corte delinea le regole ai fini delle inesigibilità per crediti di anzianità infratriennale, anzianità compresa tra tre e cinque anni e anzianità ultraquinquennale.

Con la delibera 144/23 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche risponde al quesito di un comune in merito al comportamento da tenere in fase di ricognizione annuale dei residui attivi.

Il quesito formulato dal Comune chiede di appurare se, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, l’Ente possa valutare l’opportunità di stralciare dal conto del bilancio (con conseguente adeguamento dell’importo accantonato al FCDE) un residuo attivo di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra triennale, per il quale siano già state avviate dall’agente della riscossione le attività giudiziali e stragiudiziali per ottenerne il pagamento coattivo o per il quale il creditore risulti irreperibile o sottoposto a procedure concorsuali, senza dover attendere l’esaurimento delle suddette procedure esecutive o la definitiva comunicazione di inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione.

La Corte ritiene che costituirebbe eccesso di prudenza l’automatico ed immediato stralcio dal conto del bilancio di posizioni creditorie per il solo fatto che siano decorsi tre anni dalla loro scadenza o, comunque, siano considerate di dubbia o difficile realizzazione.

Nel compiere tale valutazione, l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza”. Sicché, laddove riscontri che, di fatto, il credito non ha più alcuna probabilità di essere (quantomeno “entro termini ragionevoli”) riscosso o, comunque, tali possibilità appaiano particolarmente remote o inverosimili, tale credito “deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 TUEL), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

In ultima analisi, alla luce del richiamato quadro normativo, emerge che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall’Esempio 5 dell’All. 4/2 cit.), gravi sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.
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