Riaffidamento all’ADER dei carichi discaricati. Si avvicina la scadenza dell’8 agosto 2026
Riscossione: il D.Lgs. 110/2024 introduce il discarico automatico e anticipato dei carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione dal 2025, con possibilità di riaffidamento entro l’8 agosto 2026
Il d.lgs. n. 110/2024 ha riformato il sistema nazionale della riscossione introducendo, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con decorrenza 1° gennaio 2025, il nuovo istituto del discarico automatico e del discarico anticipato, finalizzato a favorire una più rapida definizione delle posizioni prive di concrete prospettive di recupero. L'intervento normativo ha abbandonato il tradizionale sistema fondato sulle comunicazioni di inesigibilità e sul conseguente procedimento di controllo da parte degli enti impositori, introducendo un nuovo modello orientato alla rapida eliminazione delle quote prive di concrete prospettive di riscossione.
Una volta discaricate, le somme possono essere gestite dall'ente mediante riscossione diretta; affidate ai concessionari iscritti all’albo o società pubbliche di riscossione; riaffidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per avvalersi di quest'ultima opzione è necessario aderire preventivamente alle condizioni di servizio pubblicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025.
Per gli enti che hanno già affidato carichi dal 1° gennaio 2025, l'adesione deve essere comunicata entro l'8 agosto 2026. In mancanza, il successivo riaffidamento non potrà riguardare i carichi già affidati, ma soltanto quelli trasmessi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione.
I documenti pubblicati dall’Agenzia permettono di esercitare una delle tre modalità di gestione delle quote discaricate, ossia quella che prevede di riaffidare i carichi alla medesima Agenzia.
L’ente impositore che intenda (facoltativo) avvalersi del riaffidamento deve compilare la comunicazione di adesione alle condizioni pubblicate, previa adozione di delibera di adesione, da ascrivere (nel caso dei Comuni) alla competenza del Consiglio comunale trattandosi di esercizio delle funzioni di riscossione.
In merito agli obblighi gravanti sull’Agenzia, l’articolo 3 delle condizioni confina l’azione riscossiva anche per le quote provenienti dal discarico automatico (quinquennale), possibile solo in presenza di segnalazioni normate dagli articoli 28-ter (compensazione volontaria con crediti d’imposta) e 48-bis (pagamento della P.A. superiore a 5.000 euro) del DPR 602/73 oppure in caso di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
Nel caso di discarico anticipato, l’Agenzia esegue il recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall’Ente.
L’articolo 4 esplicita gli obblighi dell’ente affidante:
- cooperare con l’Agenzia fornendo tempestivamente tutti i documenti necessari per l’efficiente esecuzione del servizio,
- comunicare all’Agenzia in modalità telematica, per i casi di discarico anticipato, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
- assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all’Agenzia di porre in essere gli adempimenti in un lasso temporale sufficiente all’espletamento dell’attività.
Con l’accettazione delle condizioni, l’Ente prende atto, da subito, che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione telematica, non consentiranno di dare corso all’esecuzione del servizio. La disposizione di chiusura dell’articolo 4 conferma i confini dell’azione riscossiva: l’Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.
Le condizioni economiche sono le stesse dell’ordinario affidamento in carico previste dall’articolo 17 del d. lgs 112/99, quindi, nessun onere percentuale sul riscosso a carico del debitore, tenuto a pagare le spese di procedura e notifica, mentre gli enti locali versano l’1% del riscosso, senza alcuna spesa da rimborsare all’Agenzia. Condizioni apparentemente convenienti, proporzionate al lavoro che deve fare l’ente impositore per far partire la macchina Ader, e sempre che le informazioni comunicate siano rilevanti (valutazione rimessa all’Ader). Va poi tenuto conto della pesante clausola di manleva, per cui l’Ente riconosce e accetta che l’Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento e si impegna a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi derivante dal tentativo di recupero.
La scadenza dell'8 agosto 2026 rappresenta un passaggio da valutare con attenzione sulla base di un calendario ben preciso:
1) L’Ente che, a decorrere dal 1.1.2025, ha già affidato dei carichi può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle Condizioni (termine ultimo 8 agosto 2026);
2) per carichi affidati successivamente, l’adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico.
3) In caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione.
In qualunque momento è possibile recedere, opzione non di poco conto a supporto di una decisione favorevole.
L’adesione va inviata all’indirizzo PEC: riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, allegando la Comunicazione di adesione redatta secondo il modello pubblicato sul sito dell’Agenzia e il provvedimento adottato dall’Ente, che deve contenere espresso riferimento alle condizioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
RIAFFIDAMENTO ALL’ADER DEI CARICHI DISCARICATI. SI AVVICINA LA SCADENZA DELL’8 AGOSTO 2026


