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Prospetto aliquote IMU. Nuova fattispecie per i comodati

L’applicazione per la generazione del prospetto delle aliquote IMU è stato oggetto di modifica, qualche giorno dopo l’avvio del funzionamento, per l’inserimento di una nuova fattispecie, in riscontro alle richieste dei comuni.

L’applicazione per la generazione del prospetto delle aliquote IMU è stato oggetto di modifica, qualche giorno dopo l’avvio del funzionamento, per l’inserimento di una nuova fattispecie, in riscontro alle richieste dei comuni.

La nuova casistica, implementata nella sezione degli Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), Tipologia  Abitazione locata o concessa in comodato -  Tipo di contratto – condizioni locatario/comodatario  per inserire la fattispecie  Sino al primo grado (ipotesi di cui all’art.1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019.

La casistica fa riferimento ai comodati che godono dell’abbattimento della base imponibile del 50%, che potranno essere ora oggetto di una aliquota differenziata

LEGGE 14 novembre 2024, n. 166. RECUPERO ICI DOVUTA DAGLI ENC

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024)

Con la conversione in legge del DL 131/2024, è stata inserita una specifica disposizione per il recupero dell’ICI dovuta dagli enti non commerciali per effetto della modifica normativa, adottata a seguito della procedura di infrazione della Commissione europea.

La norma si rivolge agli enti che, negli anni 2012 o 2013, abbiano dichiarato o versato più di 50 mila euro in applicazione dell’ Imu/Tasi, anche a seguito di accertamento del Comune competente. Le realtà non profit saranno tenute a presentare una dichiarazione telematica ad hoc, tramite un modello che sarà approvato dal Mef.

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 16-bis (Misure urgenti per  l'applicazione  della  sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del  6  novembre  2018, relative alle cause riunite da C-622/16  P  a  C-624/16  P,  e  delle decisioni della Commissione europea del 19  dicembre  2012  e  del  3 marzo 2023).

1. Ai  fini  dell'applicazione  della  sentenza  della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018,  relativa alle cause riunite da C-622/16 P a  C-624/16  P,  e  delle  decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023,  i soggetti  passivi,  che  abbiano  presentato  la  dichiarazione   per l'imposta  municipale  propria  e  per  il  tributo  per  i   servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI  ENC)  in  almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante  l'indicazione  di  un'imposta  a debito superiore a 50.000 euro annui,  o  che  comunque  siano  stati  chiamati a versare, anche a seguito  di  accertamento  da  parte  dei comuni,  un  importo  superiore  a  50.000  euro  annui,  presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione  per  il  recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente  al  periodo dal 2006 al 2011,  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite  anche  le modalità  di  trasmissione  della  dichiarazione  e   di   messa   a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione  è  unica  per tutti  gli  immobili  posseduti  dal   soggetto   passivo.   Per   la determinazione dell'ICI oggetto  del  recupero  di  cui  al  presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno  2013.  La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli  stabiliti dalla  disciplina  dell'ICI,  applicabili  nell'anno  di  riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui  l'aliquota  effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

2. Il versamento non è effettuato se nel  periodo  dal  2006  al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto,  ovvero  sono  stati rispettati  le  condizioni  e  i  limiti  previsti  dalle  discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di  Stato  di  importo limitato. Non si fa luogo, altresi',  al  versamento  se  l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un  regolamento  europeo che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione  della  fornitura di servizi di interesse economico generale  esentata  dalla  notifica alla  Commissione  europea,  secondo  le  condizioni  e  i  requisiti prescritti dalla  disciplina  europea  in  materia,  in  applicazione dell'articolo  106,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea.

3. Il versamento delle somme  relative  all'aiuto,  detratti  gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo  stesso periodo di imposta, è effettuato  in  favore  dei  comuni  ove  sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo  le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241. Sugli  importi  dovuti  sono  applicati  gli  interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme  da recuperare sono state messe a disposizione dei  beneficiari  fino  al loro effettivo recupero.

4. Le somme oggetto del recupero,  comprensive  degli  interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere  rateizzate  in  quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.

5. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono fissati i termini per la  presentazione  della dichiarazione e per il versamento nonché' la disciplina e  la  misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata  la struttura che svolge le attività  di  coordinamento  nella  gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

6. La struttura, individuata ai sensi del  comma  5,  adempie  ai compiti derivanti dalla decisione della  Commissione  europea  del  3 marzo 2023 e  si  avvale  dei  comuni  destinatari  del  gettito  del recupero  per  quanto  riguarda  le  attività  di  controllo   delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché' quelle di accertamento  e  di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.

7. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonché' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune  interessato  dalle  misure  di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso  ha  affidato  la  riscossione delle proprie entrate e i relativi dati  sono  messi  a  disposizione della struttura di cui al comma 5.

8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del  100   per   cento dell'importo  non  versato,  con  un  minimo  di  50  euro.   Se   la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa  del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di  50  euro.  In caso  di  versamento  di  un  importo  difforme  rispetto  a   quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Dall'applicazione del presente articolo non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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