Notifica: Agenzia delle entrate. Provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024. Domicilio digitale speciale
Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con il Provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le nuove modalità per comunicare, variare o revocare il domicilio digitale speciale. Il domicilio digitale, come definito dalla normativa, rappresenta un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio di recapito certificato, attraverso il quale i contribuenti possono ricevere notifiche di atti e comunicazioni ufficiali, anche per documenti che non richiedono obbligatoriamente la notifica.
Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito anche CAD
Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD. 2.4.
Il domicilio digitale speciale eletto con le modalità di cui al punto 1, è utilizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio. Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e per l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’articolo 26-bis del medesimo decreto, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

