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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE. TARI – Fabbisogni standard

Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 – Anno 2025 – Aggiornamento delle Linee guida.

Il Ministero Economia e Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida relativa al parametro dei fabbisogni standard per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013:

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Linee-guida-interpretative-comma-653-ANNO-2025.pdf

L’MTR prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A).

Le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. 

Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. 

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze2 :

• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 

• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

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