Ministero dell'economia e delle finanze decreto 24 aprile 2024
Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024)
Il decreto individua, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
Il decreto non riporta disposizioni per i comuni né per altri enti che applicano tributi, come conseguenza del richiamo, in premessa del medesimo, dell’autonomia degli enti territoriali ( Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto «valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» e che le «regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela»). Ciò non significa escludere gli altri enti territoriali dall’obbligo, bensì affidare a quest’ultimo l’adeguamento alla garanzia minima, con uno standard che non può comprimere il livello di tutela. Ciò aumenta l'importanza di definire ed approvare le disposizioni regolamentari idonee a individuare l'attuazione dei casi di esclusione per i tributi locali.
La pubblicazione del decreto riveste importanza perché permette di comprendere i contenuti che caratterizzano gli atti automatizzati e di pronta liquidazione, nomenclature assenti nell'ambito della fiscalità locale rispetto al diverso sistema erariale. In tal senso si richiama l’attenzione sugli articoli 2, 3 e 4 del dm:
Art. 2 Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati
Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione (…)
Art. 3 Atti di pronta liquidazione
Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione;(…)
Art. 4 Atti di controllo formale delle dichiarazioni
1. Ai fini del presente decreto, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati (…).

