Ministero delle finanze. TARI edifici di culto. Risoluzione 1/DF/2025
Con la risoluzione 1/DF/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto sull’applicazione della TARI agli edifici di culto chiarendo che nessuna norma ne prevede l’esenzione.
Con la risoluzione 1/DF/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto sull’applicazione della TARI agli edifici di culto chiarendo che nessuna norma ne prevede l’esenzione. Milita in tal senso la Tipologia tariffaria 1 del DPR 159/99 che include i luoghi di culto e il comma 659 dell’art. 1 L. 147/2013 che non contempla, tra le riduzioni facoltative, i luoghi di culto.
Nemmeno la costante giurisprudenza porta ad escludere dalla TARI gli edifici di culto.
La Suprema Corte ha ulteriormente ribadito, in pronunce più recenti, che l'eventuale agevolazione, sia essa in forma di riduzione o esenzione, può essere disposta dal comune, in armonia con il principio unionale "chi inquina paga", qualora riconosca che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate. È necessario, però, che venga accertata in concreto l’effettiva destinazione al culto degli edifici in questione – dal momento che non esiste nel nostro ordinamento una definizione di culto recata da una specifica norma – e che nella denuncia originaria o di variazione sia indicata la destinazione dell’immobile, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale
Dal punto di vista tariffario, l’ente impositore dovrebbe tener conto che si tratta di superfici che non comportano la formazione di rifiuti in quantità elevate, per cui nella determinazione della tariffa non può prescindere dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di adeguare la stessa alla quantità dei rifiuti prodotti.
Resta ferma la facoltà, per il Comune, di disciplinare all’interno del proprio regolamento apposite agevolazioni ricorrendo alla copertura delle stesse mediante risorse diverse dal gettito TARI, ai sensi del citato art. 1, comma 660, della legge n. 160 del 2019.

