Min interno. Parere sul diritto di accesso del consigliere comunale all'elenco dei contribuenti morosi
Con parere dell'11 ottobre 2023, il dipartimento per gli Affari interni risponde al quesito sulla ostensibilità al consigliere comunale dell'elenco dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche) morosi, relativo alle posizioni contributive TARI, ACQUA, IMU, ecc.
Con parere dell'11 ottobre 2023, il dipartimento per gli Affari interni risponde al quesito sulla ostensibilità al consigliere comunale dell'elenco dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche) morosi, relativo alle posizioni contributive TARI, ACQUA, IMU, ecc.
Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art. 42 del medesimo TUEL. Pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione "di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", propria del consiglio comunale.
I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art. 43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato.
Il giudice amministrativo ha, pertanto, ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento - principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dall'Alto Consesso con la pronuncia dell'11 marzo 2021, n. 2089 - si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi.
Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Si dovrà dunque assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni, come la "mascheratura", che contemperino il diritto dei consiglieri sancito dall'art. 43 TUOEL con i principi giurisprudenziali richiamati.


