MEF. Fabbisogno standard TARI
Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato le linee guida per aiutare gli enti locali a definire i piani finanziari e le tariffe TARI per il 2026.
Il Dipartimento delle Finanze pubblica l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2026.
Il fabbisogno standard è utilizzato come benchmark: confronta il costo effettivo del Comune con il costo “standard” calcolato a livello nazionale.
Questo confronto serve a:
- individuare scostamenti anomali e possibili inefficienze;
- capire se i costi sono giustificati dalle caratteristiche territoriali (densità, distanza impianti, percentuale RD, logistica, ecc.);
- verificare se il servizio è coerente con i livelli di costo “ragionevole” per enti simili.
Con la delibera ARERA 397/2025 (MTR3), il fabbisogno standard non è più una semplice informazione statistica ma diventa parte integrante della costruzione del PEF, incidendo su:
- coefficiente di recupero di produttività (Xa)
- coefficiente di potenziamento del servizio (Ka)
- valutazione del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Il Comune non può più approvare un PEF senza dimostrare come i costi effettivi si rapportano ai fabbisogni standard.
L’integrazione dei fabbisogni standard serve a garantire un controllo sulla crescita del gettito, che deve essere giustificata
Il MEF indica che ogni Comune ha un costo standard per tonnellata, determinato da:
- un valore base nazionale (130,45 €/t);
- correttivi legati a:
- % raccolta differenziata,
- distanza dagli impianti (+0,18 €/t per km),
- presenza di centri di raccolta (–31,95 €/t),
- densità abitativa, reddito, livello di istruzione,
- gestione associata/non associata ecc.
Il risultato è un costo teorico “efficiente” calibrato sulle caratteristiche reali del Comune.
La simulazione per il proprio ente va effettuata dall’applicazione IFEL, accessibile alle credenziali del Comune.
https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti
Le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. Pertanto, la norma recata dal comma 653 in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale.

