Legge n. 26/2026 di conversione del DL 200/2025. Nuove proroghe e sanatoria TARI
Nella GU del 28 febbraio 2026, è stata pubblicata la legge di conversione del DL mille proroghe.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1° dicembre 2025, n. 200 recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (GU n.49 del 28-2-2026)
Nella GU del 28 febbraio 2026, è stata pubblicata la legge di conversione del DL mille proroghe. Nell’iter di conversione sono state inserite disposizioni di interesse per la fiscalità locale, contenute nell’articolo 4.
- Testi unici. Commi 1,2,3,4,5 : dispongono la proroga di entrata in vigore dei nuovi Testi unici compresi quelli recanti la disciplina relativa a sanzioni tributarie, contenzioso, riscossione con posticipo al 1° gennaio 2027.
- Iscritti all’albo. Adeguamento requisiti di iscrizione all’albo delle società di riscossione mediante modifica dei termini indicati dall’articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali. Il termine ultimo di adeguamento diventa 31 dicembre 2026.
- Sanatoria delibere TARI 2025. Al comma 12-sexies si prevede che, limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026, al fine della pubblicazione entro il 16 marzo 2026.
- Imposta di soggiorno Milano-Cortina. Il decreto mille proroghe scrive una deroga sull’efficacia delle delibere tariffarie dell’imposta di soggiorno, limitatamente alla norma dedicata ai comuni coinvolti nei giochi olimpici Milano. La norma agisce in deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 statuendo che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento.
L’articolo 16 comma 3 proroga i termini per l’aggiornamento obbligatorio degli accatastamenti di strutture ricettive all’aperto
3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».


