Legge di bilancio 30/12/2024 n. 207 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
Con Legge n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in G.U. n. 305 del 31/12/2024, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, sono stati approvati alcuni interventi riguardanti la fiscalità locale.
Con Legge n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in G.U. n. 305 del 31/12/2024, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, sono stati approvati alcuni interventi riguardanti la fiscalità locale.
Gli argomenti riguardano:
- L’addizionale comunale IRPEF: termini di adozione
- Intervento sul codice identificativo nazionale delle strutture ricettive (CIN)
- Proroga esenzioni SISMA ai fini fiscali
- Modifiche al canone unico patrimoniale, interventi sulla potestà regolamentare e tariffaria
- L’intervento sulla norma degli incentivi IMU e TARI per la definizione del maggior gettito.
ADDIZIONALE IRPEF. Argomento di apertura della legge di bilancio è una nuova tappa della riforma dell’IRPEF con effetti conseguenti sull’addizionale dei comuni.
L’articolo 1 comma 2 rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) che era già stata prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, in materia di determinazione dell’imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
d) all’articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: « 1.880 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.955 euro ».
L’ultimo intervento sull’addizionale risale al decreto delegato n. 216 del 30/12/2023, recante Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, primo passo di attuazione della legge delega fiscale 111/2023. L’articolo 1 riportava una misura temporanea solamente per l’anno 2024, mediante deroga all’articolo 11, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, rimodulando gli scaglioni e le aliquote del reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). Sostanzialmente, è stato unificato il precedente primo e secondo scaglione.
Le modifiche della legge 207/2024 consolidano le seguenti tre aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Di seguito si riportano i quattro scaglioni di reddito con le aliquote in vigore fino al 31.12.2023:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento
Vediamo cosa è accaduto nel 2024. Il decreto delegato conteneva specifiche disposizioni rivolte ai comuni in ordine all’adeguamento dell’addizionale comunale generando una situazione confusa. Da un lato è stato previsto che i comuni, solo per l'anno 2024, modificavano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Dall’altro lato, l’ obbligo di adeguamento veniva smorzato permettendo di utilizzare ancora gli scaglioni relativi all’anno 2023 (in considerazione della temporaneità della nuova misura). Una norma di chiusura ha previsto che, nel caso in cui i comuni non adottino la delibera prevista dal comma precedente o la stessa non venisse trasmessa entro il termine del 20 dicembre 2024 – previsto dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze – continueranno ad applicarsi, per l’anno 2024 le aliquote vigenti per l’anno 2023.
Come intervenire sul 2025
La legge di bilancio configura un nuovo quadro sul 2025, riprendendo alcuni aspetti che mantengono la precarietà degli interventi dei comuni. Significative le disposizioni contenute nei commi 750, 751 e 752 dell’articolo 1.
750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo pe riodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento de gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l’anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Il comma 750 posticipa, solo per l’anno 2025, il termine utile per intervenire su aliquote e scaglioni dell’addizionale comunale, portando il termine ultimo al 15 aprile 2025, con decorrenza garantita al 1° gennaio purché si rispettino le regole di efficacia ai fini della pubblicazione.
Le ragioni sottese a questo intervento mirano a risolvere la criticità generatasi a fine 2024 quando i comuni, nella corsa dell’approvazione del bilancio, si sono trovati a decidere senza la normativa aggiornata sugli scaglioni IRPEF; senza il nuovo intervento normativo si tornava ai quattro precedenti, che tuttavia risultavano messi in discussione dal promesso consolidamento dei tre.
Il posticipo al 15 aprile viene scritto in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.
Fondamentale è la soluzione data dal comma 751, il qualedispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale comunale, sulla base degli scaglioni di reddito in vigore prima della nuova normativa, quindi, utilizzando ancora i quattro del 2023. Il legislatore permette ai comuni di utilizzare ancora i quattro scaglioni precedenti, ancora per le prossime annualità, fino al 2027. La norma conferma, anche in maniera ridondante, che il termine per deliberare è posticipato al 15 aprile.
In considerazione dell’ampiezza della norma, sembra possibile ritenere che il termine del 15 aprile 2025 riguardi tutti i comuni e non solo quelli che adottano gli scaglioni (la minor parte)
Il comma 752 dispone infine che, qualora i comuni non adottino la delibera o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
SITUAZIONI POSSIBILI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2025:
- ALIQUOTA UNICA
- ALIQUOTE CON TRE NUOVI SCAGLIONI 2025 (INTRODOTTI NEL 2024)
- ALIQUOTE CON QUATTRO SCAGLIONI PRECEDENTI
- NESSUNA NUOVA DELIBERA: SI APPLICANO LE ALIQUOTE E GLI SCAGLIONI APPROVATI DALL’ENTE PER L’ANNO 2024

