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Canone unico 3 min di lettura

La legge annuale per il mercato e la concorrenza

Con Legge n. 214 del 30/12/2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stata confermata la proroga al 31/12/2024 per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.

La proroga della procedura semplificata di occupazione del suolo pubblico SOLO IN AREA VINCOLATA.

Con Legge n. 214 del 30/12/2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stata confermata la proroga al 31/12/2024 per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico. 

Art. 11, comma 8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»

La semplificazione (temporanea) riguarda dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni situati su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico che potranno essere posizionati senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004).

Tale facoltà è stata concessa dall’articolo 9-ter, comma 5 del D.L. n. 137/2020, inserito con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021. Con successivi provvedimenti, tale termine è giunto sino alla proroga del 31 dicembre 2023.

Per la posa in opera delle strutture amovibili, ai sensi dell’articolo 9- ter del D.L. n. 137/2020, è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, in base al quale le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

((comma 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché' funzionali all’attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Per la proroga dell'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'art. 3-quinquies, D.L. 228 30/12/2021. Vedi poi l'art. 10-ter del D.L. n. 21 21/03/2022. Vedi poi l'art. 40 del D.L. n. 144 23/09/2022.)

Va chiarito che la misura è circoscritta alle zone vincolate in quanto soggette all’applicazione del codice dei beni culturali. Tutte le altre tipologie di occupazione seguono le regole ordinaria di istanza per il rilascio di concessione di occupazione. Nessuno sconto è stato previsto per il canone unico di occupazione regionale.

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