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La conversione in legge del DL 145/2023. Il nuovo cin delle strutture ricettive

La Legge n. 191 del 15/12/2023, pubblicata in G.U. n. 293 del 16/12/2023, di conversione del decreto-legge 145 del 18/10/2023, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili., detta la nuova disciplina del Codice identificativo nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. Un intervento rilevante anche per la gestione dell’imposta di soggiorno, spesso travolta dal disordine identificativo delle strutture ricettive minori.

La Legge n. 191 del 15/12/2023, pubblicata in G.U. n. 293 del 16/12/2023, di conversione del decreto-legge 145 del 18/10/2023, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili., detta la nuova disciplina del Codice identificativo nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. Un intervento rilevante anche per la gestione dell’imposta di soggiorno, spesso travolta dal disordine identificativo delle strutture ricettive minori.

L’articolo 13 ter reca la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice. 

In primo luogo, è necessario partire dall’ultimo comma che detta i tempi di attuazione dell’operazione tecnologica contenuta nella norma e finalizzata anche alla lotta all’evasione fiscale.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Da ciò ne consegue che non è una norma immediatamente operante, bensì necessita del realizzarsi della condizione del comma 15, oltre che a quanto indicato nel comma 13, che rinvia a un decreto ministeriale l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

La disciplina è centrata sull’assegnazione da parte del Ministero del turismo, di un codice identificativo nazionale (CIN) alle seguenti fattispecie:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, 
  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
  • strutture turistico-ricettive alberghiere 
  • strutture turistiche extralberghiere 

A tal fine è necessario presentare in via telematica un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7. 

Il comma 2 disciplina la modalità di aggiornamento e integrazione automatizzato del CIN nel caso in cui la disciplina regionale o locale avesse già assegnato un codice identificativo o avviato il procedimento.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. 

In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. 

SANZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO: da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata

Chi presenta la SCIA. Ai sensi del comma 8, chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante. 

Sanzione in caso di violazione dell’obbligo: da euro 2000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile

Esposizione CIN. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Questi soggetti sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore. 

Sanzione in caso di violazione dell’obbligo: da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile

Indicazione CIN. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. 

Sanzione in caso di violazione dell’obbligo: da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Le disposizioni sanzionatorie non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

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