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Canone unico 2 min di lettura

Imposta soggiorno. Corte di Cassazione o. 1760/2023. Il portale di prenotazione booking non è responsabile del pagamento dell’imposta.

Il portale di prenotazione BOOKING non è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno che rimane, invece, il soggetto che incassa il corrispettivo della locazione e può realmente verificare se effettivamente il soggiorno è avvenuto.

Il portale di prenotazione BOOKING non è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno che rimane, invece, il soggetto che incassa il corrispettivo della locazione e può realmente verificare se effettivamente il soggiorno è avvenuto.

È quanto conferma l’ordinanza della Cassazione n. 1760/2023 che riforma la sentenza del Tribunale che annullava l’ordinanza-ingiunzione del comune destinata al proprietario/gestore della struttura per non aver dichiarato e riversato al comune le somme dovute dalla prenotazione telematica.

La Corte evidenzia che In tale rapporto il gestore del portale telematico non è il destinatario finale del corrispettivo e il pagamento anticipato assolve un evidente ratio di garanzia per il proprietario gestore. Sul sito di .............. era espressamente previsto che l'imposta di Soggiorno dovesse essere pagata "durante il soggiorno" (doc. 13 del Comune di .............. in primo grado) e, dunque, direttamente nelle mani della proprietà/gestione della struttura ricettiva. Anche in base al regolamento del Comune di .............. emerge che la responsabilità di .............. alla riscossione dell'imposta è subordinata all'incasso dei canoni di locazione e non quando il portale funge da mero tramite del versamento della somma di denaro costituenti il corrispettivo del canone di locazione.

Il pagamento dell'imposta di soggiorno è posto a carico di colui che gestisce la struttura ricettiva e che incassa il pagamento definitivo, anche perché è l'unico soggetto in grado di verificare il presupposto per il pagamento dell'imposta ovvero che ci sia stata l'effettiva presenza dell'ospite nella struttura ricettiva e che l'ospite non rientri tra le categorie esentate.

L'imposta è dovuta a condizione che l'ospite effettivamente soggiorni nelle strutture ricettive sicché se dopo aver effettuato una prenotazione l'ospite non si presenta, l'imposta non è dovuta rimanendo del tutto irrilevante il fatto che debba o meno pagare il costo della struttura ricettiva al proprietario gestore. Risulta evidente, pertanto, che il versamento non può che essere effettuato al momento di effettivo soggiorno e non in un momento temporalmente precedente. Per tale motivo il versamento dell'imposta non può essere fatto ricadere su di un soggetto terzo che funge da intermediario.

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