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Imposta pubblicità CGT 2g Veneto n. 546-2023. La scritta sul silos di cantiere versa l’imposta di pubblicità

La speciale disciplina volta ad agevolare le "imprese produttrici delle macchine da cantiere" che appongono il loro "marchio di fabbrica" è di stretta interpretazione, non estensibile ai casi non espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

La sentenza 456/2023 della Corte di giustizia tributaria del Veneto esamina in maniera articolata la fattispecie della scritto sui SILOS di cantiere disattendendo la conclusione dell’appellante ossia che i silos che la stessa utilizza siano "macchine da cantiere" ai sensi del d.m. 26 luglio 2012, concernente la "Modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere".

La speciale disciplina ivi contenuta è volta ad agevolare le "imprese produttrici delle macchine da cantiere" (come testualmente previsto dall'art. 2, comma 3) che appongono il loro "marchio di fabbrica", entro specificati limiti dimensionali, su dette "macchine da cantiere" (art. 1, comma 1). E trattandosi di una disciplina agevolativa essa è di stretta interpretazione, non estensibile ai casi non espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. La stessa società non ha mai affermato di essere l'impresa produttrice dei silos, anzi ha chiaramente esposto che i silos le servono per "distribuire" materiali per l'edilizia (malte, intonaci, pitture). Più precisamente, l'interessata ha spiegato che "produce e fornisce materiali per l'edilizia che distribuisce, tra l'altro, mediante silos/serbatoi da installare presso i cantieri ove sono in corso interventi edilizi". Da ciò la dovuta conclusione che la scritta "X" presente sui silos in questione è, non il marchio di fabbrica dell'impresa che ha costruito quei silos, bensì il marchio dell'impresa che utilizza i silos come contenitori per distribuire i propri beni.

Questa impostazione è stata condivisa anche dalla Corte di cassazione che, proprio in una causa che vedeva come parte l'attuale appellante X s.r.l., ha affermato che "il d.m. 27 luglio 2012 regolamenta il solo marchio di fabbrica"; che "la deroga all'imposta pubblicitaria prevista dal citato d.m. è diretta esclusivamente alle imprese produttrici delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere".

Per le caratteristiche strutturali e per le modalità con cui sono state esposte le scritte in esame, le stesse presentano un'oggettiva idoneità a comunicare la presenza della nominata impresa, con tutto quello che ciò può comportare sul piano della pubblicità: in tal senso esse non hanno soltanto una finalità distintiva ma si traducono anche in segni obiettivamente idonei a far conoscere a un numero indeterminato di possibili acquirenti, o comunque di utenti interessati, l'attività dell'impresa che in quei luoghi operava.

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