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Imposta di soggiorno. Al via la procedura cin per le regioni Puglia e Veneto. Decreto intero per abilita’

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato il decreto che rende note le modalità di sperimentazione della Banca dati unica nazionale sugli affitti brevi e del Codice identificativo nazionale.

https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive-dal-13-giugno-anche-nella-regione-veneto-e-possibile-richiedere-il-cin

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato il decreto che rende note le modalità di sperimentazione della Banca dati unica nazionale sugli affitti brevi e del Codice identificativo nazionale. I primi test sono partiti in Puglia già lo scorso 3 giugno e dal 13 anche in Veneto.

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale

Chi metterà in affitto una struttura senza Cin rischierà una multa tra 800 e 8 mila euro. 

Chi non utilizza il Cin negli annunci rischierà una sanzione tra 500 e 5 mila euro

  • Attraverso la Bdsr, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (Cin), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica
  • Come si ottiene il Cin? L’integrazione dei dati avviene attraverso la piattaforma predisposta alla quale si accede con identificazione Spid. Il sistema a questo punto individua autonomamente le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle Province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato, permettendo di inserire le informazioni mancanti per il Cin. L’utente comunica telematicamente alla Regione e alla Provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti. Conseguentemente l’ente territoriale, previa verifica e con il supporto del Ministero, provvede ad integrare o modificare il proprio database in interoperabilità
  • Al termine l’utente visualizza il proprio Cin. All’avvio dell’interoperabilità, l’utente avrà un codice provvisorio (il Cin 1) che, nel momento in cui sarà pubblicato l’avviso dell’entrata in funzione della Banca data unica nazionale e del portale telematico del ministero del turismo per l’assegnazione dei codici identificativi, diventerà definitivo

È importante che i dati minimi presenti nei database di Regioni e Province e poi comunicati alla Banca dati unica siano aggiornati. Ecco cosa includono:

  • Il Cir, ovvero il codice identificativo regionale o altro codice diversamente denominato che identifica la struttura nella banca dati regionale o della Provincia autonoma;
  • Macrocategoria di classificazione nazionale e relativo codice;
  • Categoria di classificazione nazionale e relativo codice;
  • Sottocategoria di classificazione nazionale e/o regionale e/o provinciale, Comune e Provincia e relativi codici Istat;
  • Stato dell’attività, nome, cognome, codice fiscale della persona fisica
  • Allo stesso tempo, scatterà anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas e di estintori portatili. In questo caso però la sanzione per eventuali mancanze (fino a 6mila euro) colpirà solo chi esercita l’attività turistica in forma imprenditoriale.
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