IFEL. Nuovo statuto dei diritti del contribuente - nota di approfondimento
L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sul recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento. Nel documento si sostiene la linea che porta ad escludere gli atti di liquidazione, sulla matrice del concetto di atto automatizzato e di pronta liquidazione.
L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sul recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento.
Nel documento si sostiene la linea che porta ad escludere gli atti di liquidazione, sulla matrice del concetto di atto automatizzato e di pronta liquidazione.
In merito al recepimento delle nuove norme, l’IFEL segnala quanto segue:
Per quanto riguarda la tipologia di atti, si ritiene che l’ente possa adottare un unico regolamento di attuazione dei principi generali dettati dallo Statuto, oppure procedere all’inserimento delle disposizioni nel regolamento generale delle entrate. Qualunque sia la scelta, si ritiene che il regolamento non soggiaccia al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale. D’altro canto, sia l’originario art. 1, comma 4, legge 212/2000, sia l’art. 12, d.lgs. 156/2015 assegnavano agli enti locali il termine di sei mesi5 per adeguare il proprio ordinamento, confermando, quindi, che gli atti normativi comunali di attuazione non erano soggetti ai termini di approvazione delle delibere tributarie.
In merito agli atti esclusi:
L’adattamento della disciplina generale recata dall’art. 6-bis alla disciplina dei tributi comunali deve essere attuato mediante uno specifico regolamento comunale, che individui: a) le tipologie di atti per le quali sussiste “il diritto” al contraddittorio, b) gli atti esclusi dal contraddittorio, individuati anche sulla scorta delle indicazioni eventualmente recate nell’emanando decreto delle Finanze, c) gli atti per i quali può essere attivato un contraddittorio “facoltativo”, fermo restando, che in quest’ultimo caso, la mancata attivazione non determina l’annullabilità dell’atto, espressamente prevista solo nell’ipotesi in cui vi sia il diritto del contribuente al contraddittorio. Nell’ambito dei tributi comunali è possibile far riferimento alla categoria degli “atti automatizzati” e “di pronta liquidazione”, ovvero gli atti che liquidano l’imposta dovuta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente, come gli avvisi bonari Tari, gli atti di mera liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, gli atti di liquidazione sulla base delle informazioni già note al Comune, per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione, come le rendite catastali o il possesso di un immobile risultante dal MUI

