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IFEL. NOTA SU INCENTIVI IMU/TARI. I criteri di calcolo del fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018. Nota di aggiornamento alla luce della delibera 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia

La nota di aggiornamento di IFEL sulla modalità di calcolo dell'importo da destinare ai compensi incentivanti per il recupero evasione dei tributi locali risponde, con osservazioni critiche, al recente parere emanato dalla Corte dei conti della Lombardia.

La nota di aggiornamento di IFEL sulla modalità di calcolo dell'importo da destinare ai compensi incentivanti per il recupero evasione dei tributi locali risponde, con osservazioni critiche, al recente parere emanato dalla Corte dei conti della Lombardia.

I punti salienti della nota IFEL

Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. Detto in altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo

Considerando la ratio della norma, si deve infatti ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle “riscossioni sollecitate” realizzate in un determinato anno. Questa lettura permette anche di valorizzare le riscossioni coattive, che altrimenti rischierebbero di non essere incentivate, realizzandosi tale fase anche a distanza di anni dalla notifica degli atti di accertamento tributari, oltre che le rateizzazioni, che possono essere disposte anche per periodi lunghi, così come espressamente previsto dalla normativa

Quanto sopra sostenuto si discosta dalle precisazioni recentemente fornite dalla Corte dei conti della Lombardia, con la recente deliberazione n. 113/2024. In tale deliberazione, la Corte, con riferimento alle somme da considerare per l’alimentazione del Fondo incentivi, ha ritenuto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”. 

Si tratta di una interpretazione restrittiva che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

CONCLUSIONI E CONSIGLI. Resta fermo che i Comuni possono, attraverso la loro autonomia regolamentare e tenendo conto della loro particolare situazione, nonché degli obiettivi perseguiti, accedere ad una delle varianti interpretative offerte dal testo normativo.

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