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IFEL. Nota di approfondimento. La natura tributaria del CUP e i nuovi adempimenti per i Comuni (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 1° maggio 2026, n. 12225)

IFEL analizza la sentenza Cassazione SS.UU. 12225/2026 sul CUP, confermandone la natura tributaria e indicando le conseguenti azioni e nuovi adempimenti che i Comuni dovranno adottare.

La nota di approfondimento si propone di ripercorrere i passaggi salienti della sentenza della Suprema corte, ma soprattutto di individuare le conseguenze applicative e le necessarie azioni che dovranno essere implementate dai Comuni a seguito della dichiarazione della natura tributaria del CUP.

Un passaggio particolarmente importante riguarda il presupposto del prelievo. La Corte chiarisce che il CUP non nasce dalla concessione o autorizzazione amministrativa, ma dall’utilizzo del bene pubblico o dalla diffusione del messaggio pubblicitario. La concessione ha solo una funzione procedimentale, non è la fonte dell’obbligazione. Questo elemento è decisivo perché esclude qualsiasi impostazione contrattuale o patrimoniale e rafforza la qualificazione tributaria. 

La portata della decisione è soprattutto pratica. IFEL sottolinea che la qualificazione tributaria impone ai Comuni una serie di adeguamenti immediati. 

Sul piano regolamentare, i regolamenti e le delibere tariffarie diventano atti tributari a tutti gli effetti. Ciò significa che devono essere trasmessi al MEF e pubblicati secondo le regole proprie dei tributi locali. Qui emerge una criticità significativa: per gli anni dal 2021 al 2025 molti atti non sono stati trasmessi proprio perché il CUP era considerato patrimoniale. Senza un intervento normativo sanante, tali atti rischiano di essere inefficaci. 

Anche l’attività di accertamento cambia profondamente. Non si tratta più di recupero patrimoniale, ma di accertamento tributario, con applicazione dello Statuto del contribuente, dei termini decadenziali tipici e del contraddittorio preventivo. Gli atti diventano accertamenti esecutivi tributari e il contenzioso si sposta nel perimetro della giurisdizione tributaria. Questo comporta anche effetti sui procedimenti in corso, dove può emergere la necessità di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 

Per quanto riguarda le tariffe, la nota chiarisce che restano valide quelle già approvate: la Cassazione non mette in discussione il sistema tariffario, né la mancanza di un tetto massimo, considerata solo una possibile criticità rispetto al principio di capacità contributiva, ma non tale da incidere sulla validità delle delibere. 

Sul tema delle sanzioni, secondo IFEL la qualificazione del CUP come tributo non determina automaticamente un cambiamento del sistema sanzionatorio applicabile, dato che il  CUP, già nella disciplina vigente, è dotato di un proprio apparato sanzionatorio, costruito direttamente dalla legge e poi declinato nei regolamenti comunali. Si tratta di un sistema che prevede una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari al canone (o all’indennità dovuta in caso di abuso) e un massimo fino al doppio dello stesso. Il passaggio alla natura tributaria non comporta la sostituzione automatica di questo regime con quello generale dei tributi. In altre parole, non è corretto ritenere che, da oggi, il CUP debba essere assoggettato alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997 (come quella del 25% per omesso o tardivo versamento). 

La ragione di questa conclusione va letta nel principio di specialità. Il CUP, pur essendo ora qualificato come tributo, resta disciplinato da una normativa che contiene regole sanzionatorie specifiche e autonome, pensate per questo particolare prelievo. Di conseguenza, tali regole continuano a trovare applicazione in via prioritaria rispetto a quelle generali del sistema tributario.

La nota IFEL, infatti, precisa che il sistema sanzionatorio del CUP è strutturalmente “speciale” e non presenta criticità tali da richiedere un adeguamento immediato alla disciplina ordinaria dei tributi. Questo significa che i Comuni non sono chiamati, almeno nell’immediato, a riscrivere i propri regolamenti per allinearli alle sanzioni tipiche dell’IMU o della TARI.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda proprio i regolamenti comunali. In molti enti, infatti, le sanzioni erano già state ridotte rispetto al massimo legale, spesso fissandole intorno al 30%, utilizzando il potere riconosciuto dall’art. 50 della legge n. 449 del 1997. IFEL chiarisce espressamente che queste scelte regolamentari restano valide: non è necessario modificarle né adeguarle al nuovo quadro derivante dalla natura tributaria del CUP. 

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