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TARI accertamento e riscossione 3 min di lettura

IFEL. Nota del 13 febbraio 2025: le componenti perequative ARERA (del. 386/2023). Questioni applicative e criticità nella gestione

IFEL pubblica un'apposita nota di approfondimento in merito all'applicazione gestione delle nuove componenti perequative collegate ai rifiuti salva-mare e agli eventi calamitosi. Si riportano in sintesi quattro punti oggetto di discussione con ARERA, tre dei quali in convergenza con le proposte ifel.

IFEL pubblica un'apposita nota di approfondimento in merito all'applicazione gestione delle nuove componenti perequative collegate ai rifiuti salva-mare e agli eventi calamitosi. Si riportano in sintesi quattro punti oggetto di discussione con ARERA, tre dei quali in convergenza con le proposte IFEL.

Applicazione delle componenti perequative sul “fatturato” o sul riscosso della TARI o della tariffa corrispettiva. 

ARERA ritiene che le due componenti debbano essere applicate sul “fatturato” e non sul riscosso.  A tale fine, in fase di confronto informale, è stato anche posto il tema dell’opportunità di promuovere l’istituzione di un codice tributo specifico per le componenti perequative, da utilizzare nel modello F/24, al pari di quanto avviene per il TEFA (componente provinciale della tariffa rifiuti), in quanto tale sistema faciliterebbe il riversamento di quanto riscosso e semplificherebbe di molto la gestione contabile delle componenti perequative. Arera non sembra interessata a questo dispositivo, forse per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione
CONCLUSIONI IFEL: Nell’auspicare una convergenza all’esito di tali ulteriori riflessioni, si ritiene che le quote perequative oggetto della presente nota debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva.

Definizione del concetto di “utenza”: SOLUZIONE CONDIVISA CON ARERA

La definizione di utenza recata dal DM 20 aprile 2017, risultante dalla lettura sistematica degli articoli 2, 3 e 5, porta dunque a ritenere che per utenza si debba intendere un “punto di conferimento”, sicché nel caso di abitazione, con annesse pertinenze, si è in presenza di una sola utenza.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, è stato affrontato il caso del c.d. “spezzatino”, che si verifica quando ad un’unica utenza, generalmente composta da una singola unità immobiliare, sono applicate più categorie tariffarie. Il caso tipico è quello delle attività industriali, per le quali la medesima utenza viene spacchettata per valorizzare le diverse destinazioni di parte dei locali, quali uffici, mense, magazzino, locali di lavorazione. Anche in questo caso, nonostante siano applicate diverse categorie tariffarie, l’utenza (ovvero, il punto di conferimento) è unica e quindi occorre applicare una sola componente perequativa

Frazionabilità per mesi dell’importo delle componenti: SOLUZIONE CONDIVISA CON ARERA

Le due componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno” e pertanto devono ritenersi frazionabili, al pari della Tari o della tariffa corrispettiva. Detto in altri termini, se un utente ha attiva un’utenza per sei mesi, le due componenti perequative devono essere applicate dividendole per due. La frazionabilità consegue alla previsione di applicare la misura della compente “per anno e per utenza”.

Modalità di riscossione: SOLUZIONE CONDIVISA CON ARERA
Le due componenti perequative in commento sono istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto sono applicabili alle utenze attive nel 2024. 
Sulla tempistica di riscossione la delibera ARERA non prevede delle scansioni prestabilite, ma sembra potersi desumere che le due componenti debbano essere richieste (o comunque computate) entro il 31 dicembre di ciascun anno Pertanto, i Comuni ed i gestori potranno chiedere l’intero importo con l’avviso/fattura che è richiesto in pagamento dopo il 1° dicembre, data a partire dalla quale è possibile richiedere il dovuto con riferimento alle tariffe approvate per l’anno “a”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 15-bis del d.l. 34/2019. Conseguentemente, nel caso in cui l’importo della Tari o tariffa corrispettiva sia rateizzato nel corso dell’anno in due o più rate, il gestore della tariffa non è obbligato a frazionare le due componenti perequative, potendone chiedere l’integrale pagamento con l’ultima rata, purché questa sia emessa nell’anno “a”.

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