IFEL. L’esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole - orientamenti giurisprudenziali
IFEL analizza l’assoggettamento alla TARI dei rifiuti delle attività agricole e connesse (agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali), evidenziando interpretazioni contrastanti dal d.lgs. 116/2020 e il conseguente aumento del contenzioso e della giurisprudenza.
Nella nota dedicata al mondo agricolo, IFEL ricostruisce la questione dell’assoggettabilità alla TARI dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, con particolare riferimento alla vicenda delle attività “connesse” alle attività agricole, ed in particolare i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali, dove sono emerse interpretazioni diversificate fin dall’entrata in vigore del d.lgs 116/2020, con conseguente generazione di un considerevole contenzioso tra i Comuni e le attività interessate e di una copiosa produzione di pronunce giurisprudenziali.
Secondo IFEL, la qualificazione di rifiuto urbano o di rifiuto speciale è determinante per l’assoggettamento o meno al prelievo sui rifiuti comunale (TARI o tariffa corrispettiva), in base a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dal successivo comma 649. Ciò pone in primo piano l’orientamento largamente prevalente (che si riporta nelle citazioni delle varie sentenze intervenute) in base al quale la presentazione della dichiarazione e la prova in capo al contribuente della produzione e dello smaltimento a sua cura dei rifiuti speciali, è condizione indispensabile per poter fruire dell’esclusione dalla tassa sui rifiuti delle superfici dove gli stessi sono prodotti (Corte di cassazione, ordinanza n. 29265/2025 del 5 novembre 2025)
L’impostazione adottata dal legislatore europeo risulta pertanto chiara nell’escludere dalla nozione di rifiuto urbano tipologie di rifiuto, non tipologie e/o luoghi di produzione del rifiuto: sono esclusi i rifiuti della produzione (non delle attività/superfici produttive), i rifiuti dell’agricoltura (non delle attività agricole).
L’onere probatorio che grava sul produttore di rifiuti speciali richiede che sia presentata la dichiarazione, originaria o di variazione, nella quale devono essere evidenziati non solo i rifiuti prodotti, ma anche delimitata la superficie in cui avviene la loro produzione continuativa e prevalente. Quest’ultimo, per la Corte, non è un mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per poter beneficiare dell’esenzione, tenuto conto che la dichiarazione ha la funzione di porre l’ente nella condizione di poter effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare i presupposti di fatto per la concessione dell’esclusione dal tributo.

