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IFEL. L’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA. Nota di chiarimento

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul complesso tema dell’adeguamento contrattuale del servizio rifiuti. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all’interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall’Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all’adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF). 

Il documento rappresenta la posizione dei Comuni in qualità di enti che affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ordine alle attività che dovranno essere implementate nel rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie che discendono dalla delibera n.385 in esame, ferme restando le precisazioni già contenute nel Vademecum concertato tra Anci, Utilitalia e Assoambiente e denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”.

Si riportano alcuni passaggi salienti:

  • l’adeguamento dei contratti in essere allo schema tipo è obbligatorio in forza dell’efficacia eterointegrativa dei contratti riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n.481/1995, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/20171.
  • La data del 20 agosto 2024 è il termine per la trasmissione all’ARERA dei contratti di servizio adeguati allo schema tipo, termine che si considera ordinatorio, per le motivazioni di seguito rappresentate. Il testo della delibera in esame non precisa la tipologia di sanzioni che verranno comminate in caso di mancato adeguamento del contratto entro i termini previsti; le eventuali conseguenze per gli enti inadempienti non appaiono quindi indicate nei documenti analizzati. Nel caso in cui il contratto di servizio non fosse ancora stato adeguato o trasmesso, è comunque necessario procedere con adeguamento del contratto e trasmissione ad ARERA, quanto prima possibile
  • Sono, invece, da ritenersi esclusi dall’applicazione dello schema tipo tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall’ETC in economia, in considerazione della mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario, tale da giustificare una disciplina negoziale dei rapporti tra le parti.
  • Con riferimento al corrispettivo contrattuale, la delibera 385/2023 conferma la necessità che esso sia determinato in conformità alle risultanze dell’applicazione della regolazione sia dei costi efficienti del servizio che della qualità tecnica e contrattuale, con la precisazione che, in ogni caso, le parti possono riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, ove venga rispettata la condizione di equilibrio economico-finanziario. In quest’ultimo caso, è opportuno che il corrispettivo minore pattuito tra le parti sia riconducibile ad una ben documentata e solida motivazione circa i costi derivanti dall’applicazione dello schema regolatorio che non si intende coprire integralmente, a garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione
  • Si ritiene in proposito che nei casi in cui il contratto di servizio sia attualmente in capo ai Comuni, la sottoscrizione del contratto continui a spettare a questi ultimi, fermo restando l’obbligo della trasmissione ad ARERA del documento a carico dell’EGATO, nonché l’ovvia esigenza di concertazione di taluni degli elementi di integrazione contrattuale su cui l’EGATO eserciti la propria competenza
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