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IFEL. LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI. Approfondimento normativo e schema di regolamento

L’IFEL ha chiarito il funzionamento della nuova definizione agevolata, fornendo un modello di regolamento. La legge di bilancio 2026 consente agli enti locali e alle regioni di adottare forme autonome di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/12016-la-nuova-definizione-agevolata-delle-entrate-locali-approfondimento-normativo-e-schema-di-regolamento

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul nuovo istituto della definizione agevolata evidenziandone le caratteristiche e proponendo un modello di regolamento.

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 102–110) reintroduce la possibilità per comuni, province, città metropolitane e regioni di deliberare forme autonome di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Lo strumento viene stabilmente acquisito alla potestà dell’ente e può riguardare qualsiasi annualità, purché all’interno di un periodo delimitato dal regolamento comunale.

La normativa consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. In questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.  

In generale, per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico, quali il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione, sia di diritto privato, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione, il Comune può rinunciare ai soli interessi. Discorso a parte per il CUP, per il quale è comunque prevista dall’art. 1, comma 821, legge n. 160 del 2019, l’applicazione di una sanzione. Inoltre, sempre con riferimento al CUP non si ritiene riducibile o disapplicabile l’indennità prevista dalla lettera g) del medesimo comma 821, in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all’applicazione di un’autonoma sanzione, pari all’importo dell’indennità ed elevabile fino al doppio. 

Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”. La disposizione autorizza quindi forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente. Nel caso di entrate tributarie il vantaggio in questo caso sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso

Segnalazione importante della nota IFEL. 

Non è estendibile automaticamente agli enti territoriali la definizione prevista dall’art. 1, commi 82 e seguenti della legge di bilancio 2026, in quanto, resta fermo il perimetro delle facoltà locali indicato nel comma 105, in base al quale “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali”, dove sembra molto difficile considerare a “gestione” locale la fase di riscossione coattiva di crediti affidati a AdE-R. 

 Il regolamento comunale, in sostanza, non può prevedere obblighi a carico di AdE-R, criticità queste già evidenziate nella nota ANCI-IFEL del 24 dicembre 2026 “Legge di bilancio 2026: prima nota sintetica”, se non sulla base di esplicite previsioni di legge, come avvenuto in occasione della cd Rottamazione quater (commi 229-229-bis, legge n. 197 del 2022). Rimane quindi il limite dell’esclusione di qualsiasi decisione comunale con riferimento ai carichi affidati a AdE-R, la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale. 

Va altresì considerato che il perimetro di riferimento della cd rottamazione quinquies è relativamente ristretto, riguardando in sostanza atti di liquidazione di mancati o insufficienti pagamenti o di liquidazione d’ufficio “rafforzata”, quali le richieste relative a detrazioni e deduzioni fiscali ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/1973, ed escludendo gli accertamenti emessi in campo sia fiscale che previdenziale.

La nota IFEL sottolinea la necessità di un’attenta valutazione degli effetti sul FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) e sugli equilibri di bilancio, soprattutto per crediti vetusti o non coperti da accantonamenti.

Il regolamento IFEL fornisce ai Comuni un modello completo che consente di:

  1. Cancellare sanzioni e interessi per carichi nella fase coattiva.
  2. Chiudere liti pendenti pagando solo il tributo o una quota delle sanzioni.
  3. Agevolare conciliazioni su atti impositivi.
  4. Regolarizzare rate non pagate di accertamenti e adesioni.
  5. Sanare omissioni dichiarative e versamenti per TARI e altri tributi.
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