IFEL. Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo – nota di approfondimento sul DM
L’IFEL, dopo la pubblicazione del DM 24 APTRILE 2024, ha emanato la nota del 3 maggio 2024 intitolata Atti esclusi dal contraddittorio preventivo, che si pone in continuità con il precedente approfondimento del 5 febbraio 2024 dedicato al Nuovo statuto dei diritti del contribuente.
L’IFEL, dopo la pubblicazione del DM 24 APRILE 2024, ha emanato la nota del 3 maggio 2024 intitolata Atti esclusi dal contraddittorio preventivo, che si pone in continuità con il precedente approfondimento del 5 febbraio 2024 dedicato al Nuovo statuto dei diritti del contribuente. La stessa fondazione il 21 febbraio ha pubblicato un prototipo di regolamento con l’elencazione degli atti da ritenersi esclusi dal contraddittorio.
Tra gli aspetti analizzati, l’IFEL conferma che nell’ambito dei tributi comunali è possibile far riferimento alla categoria degli “atti automatizzati” e “di pronta liquidazione”, ovvero gli atti che liquidano l’imposta dovuta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente, come gli avvisi bonari Tari, gli atti di mera liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, gli atti di liquidazione sulla base delle informazioni già note al Comune, per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione, come le rendite catastali o il possesso di un immobile risultante dal MUI. Parimenti, si sono ritenuti esclusi gli atti relativi all’iscrizione di ipoteca ed il fermo di beni mobili, in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento, e quindi da non ricomprendere nel contraddittorio obbligatorio in quanto atti sostanzialmente automatizzati. Rimane quindi confermata l’elencazione degli atti proposta nell’art. 6, comma 38, del Prototipo di Regolamento del 21 febbraio 2024.
Emerge inoltre anche il delicato aspetto della tempistica di approvazione dei regolamenti in materia di entrate che, da diversi anni, sono assoggettati a termini ben precisi di esercizio della potestà, strettamente collegato al termine ultimo di approvazione del bilancio dell’ente, scaduto, per l’anno 2024, il 15 marzo. Ciò si abbina al fatto che, come evidenziato da IFEL, l’art. 1 della legge 212/2000 prevede un espresso obbligo di adeguamento dell’ordinamento comunale, ma senza individuare una tempistica precisa, diversamente da quanto accaduto per le precedenti modifiche allo Statuto, di norma attribuendo sei mesi. Sul punto, la nota de 3 maggio ribadisce:
Si è già osservato che il regolamento non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale. Va comunque evidenziato che, anche nelle more dell’approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall’art. 6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune. Sarà, comunque opportuno, esplicitare nell’atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, legge 212/2000, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione. Si rimarca, infine, l’importanza di recepire l’istituto in un atto di normazione comunale al fine di adattarlo alla particolare disciplina dei tributi comunali, nonché per prevenire contrasti interpretativi, fonte di contenzioso, oltre che per rendere più trasparente l’azione del Comune nella gestione del rapporto con i contribuenti.

