IFEL-bonus rifiuti. L’applicazione della nuova quota perequativa (ur3a) alla bollettazione TARI e TARI corrispettiva
La nota IFEL sul bonus sociale rifiuti fa il punto sulla modalità applicativa del bonus e della nuova componente UR 3, richiamando la comunicazione diffusa dal centro di assistenza SGATE.
La nota IFEL sul bonus sociale rifiuti fa il punto sulla modalità applicativa del bonus e della nuova componente UR 3, richiamando la comunicazione diffusa dal centro di assistenza SGATE.
In questa fase si è ancora in attesa che l'ARERA “adotti apposito provvedimento attuativo che disciplini, tra l'altro, le modalità applicative (ivi compreso l'accreditamento al Sistema SGAte) e le modalità di interscambio dei dati tra gli attori coinvolti (INPS, Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., Comuni e gestori del servizio rifiuti)”.
L’indicazione dei soggetti/nuclei familiari che potranno godere dell’agevolazione, infatti, dovrà pervenire nelle forme appropriate dall’INPS. Allo stato attuale, dunque, i Comuni sono tenuti a considerare, fin dall’anno 2025, l’obbligo di applicare il prelievo della nuova componente perequativa (UR3a), pari a 6 euro/utenza domestica e non domestica.
L’IFEL evidenzia come relativamente alle scadenze per l’emissione degli avvisi di pagamento, a legislazione vigente, ciascun Comune può decidere con regolamento il numero e la data di scadenza delle singole rate, purché l’ultima sia posta dopo il 1°dicembre (art. 13 comma 15-ter dl 201/2011), per provvedere all’eventuale conguaglio dei costi emersi con riferimento all’anno in corso. Pertanto, i Comuni potranno inserire la nuova componente UR3a all’interno della bolletta dell’anno 2025, nella rata che riterranno opportuna.
Appare altresì ammissibile che, a fronte di bollettazioni già effettuate e in assenza di esigenze di bollettazioni a conguaglio, il Comune decida l’acquisizione della quota 2025 con la bollettazione 2026 (ad esempio, in aggiunta alla prima rata 2026)
ATTENZIONE! Si segnala che, secondo la FAQ 12 CSEA, il riversamento delle componenti deve comunque avvenire sulla base della bollettazione emessa nell’anno di competenza, anche se sulla stessa non è stata non fosse stata inserita la componente perequativa. Il mancato incasso delle componenti espone l’ente a un anticipo di liquidità.

