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Canone unico 1 min di lettura

Giudice di pace di lodi. Sentenza del 26/09/2024. L’anas non è soggetto attivo CUP che resta dovuto al comune

Con la sentenza in commento, il GdP ha confermato la debenza del canone unico in favore del Comune per il messaggio pubblicitario su strada di proprietà dell’ANAS.

Con la sentenza in commento, il GdP ha confermato la debenza del canone unico in favore del Comune per il messaggio pubblicitario su strada di proprietà dell’ANAS.

La ricorrente ha lamentato che il Comune opposto non ha potestà di riscossione del canone poiché il messaggio pubblicitario controverso era posizionato su strada di proprietà ANAS s.p.a.

Secondo il Giudice, il quadro normativo introdotto dalla L. 160/2019 ha certamente creato difficoltà interpretative però, alla luce della corretta lettura della novità legislativa, la scrivente ritiene che il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico solo nel caso in cui l’esposizione pubblicitaria avvenga su suolo di pertinenza comunale per cui il Comune non può richiedere il versamento di entrambi i canoni. Nel diverso caso in cui il suolo occupato sia di proprietà di un ente diverso dal Comune – come nel caso in esame - dovranno essere versati entrambi i canoni: all’ente proprietario della strada quello per l’occupazione di suolo pubblico e al Comune quello per la diffusione del messaggio pubblicitario.

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