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Giudice di pace di ivrea – sentenza del 20/3/2024 . Il canone unico pubblicità spetta al comune e non alla provincia

Il Giudice di Pace di Ivrea conferma la spettanza della componente del canone unico a favore del Comune.

Il Giudice di Pace di Ivrea conferma la spettanza della componente del canone unico a favore del Comune. Parte ricorrente evidenziava che trattandosi di strada di competenza della Città metropolitana di Torino l’installazione del cartello era stata autorizzata da quest’ultima alla quale, spetta il pagamento del canone di cui sopra.
Il giudice non è dello stesso avviso.

Il canone unico patrimoniale ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all’altro. Pertanto, anche col nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019. Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Conseguentemente ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria.
In sintesi, le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.

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