Giudice di pace di Cagliari – sentenza 436 del 15/01/2025. Canone dovuto per pubblicità mediante camion vela
I camion vela devono essere utilizzati in movimento per essere esenti da autorizzazione; in caso di sosta, necessitano di un permesso come qualsiasi altro impianto pubblicitario.
I camion vela devono essere utilizzati in movimento per essere esenti da autorizzazione; in caso di sosta, necessitano di un permesso come qualsiasi altro impianto pubblicitario.
Oggetto della vertenza è un accertamento esecutivo da violazione canone unico giornaliero relativo al verbale di accertamento n.0299 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 179 L. n. 296/06 dall’accertatore che stabiliva la sanzione pecuniaria, riferentesi all’indennità di abusiva occupazione di suolo comunale senza la necessaria autorizzazione/concessione, corredato di n. 4 fotografie indicanti data e ora, ritraenti il camion vela suddetto.
In un giudizio così strutturato, è consolidato in sede giurisprudenziale il principio per cui l'opponente è attore soltanto in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. - e per essa sul concessionario - grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. n. 9381/2021; n. 23346/2022; n. 10629/2024).
Deve ritenersi, dunque, che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto gravi su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. La disciplina espressamente prevista, richiamata anche nel regolamento citato - in adesione ai principi espressi dalla L. 160/2019 all’art. 1, comma 792 che ha introdotto l’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo quale modalità di riscossione coattiva dei tributi locali - prevede la necessaria contestazione della violazione, con apposito processo verbale, con applicazione delle indennità e delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4, (art. 6 reg. citato) effettuata anche dai dipendenti dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate, verbale che costituisce idoneo fondamento dell’accertamento.
Il predetto verbale conteneva, infatti, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento, le generalità e la qualifica del verbalizzante, la identificazione del trasgressore, la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle norme che si ritenevano violate, l'identificazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore aveva facoltà di essere sentito o al quale poter presentare scritti difensivi documentati, sottoscritto dall’agente accertatore, la misurazioni dello spazio asseritamente occupato, la necessaria individuazione dello stesso soggetto cui imputare detta occupazione e della riconducibilità dell’appartenenza, installazione ed utilizzo dei manufatti in questione alla società attrice.
La giurisprudenza ha confermato che la pubblicità visiva su veicoli deve rispettare le norme indicate per evitare sanzioni. I camion vela devono essere utilizzati in movimento per essere esenti da autorizzazione; in caso di sosta, necessitano di un permesso come qualsiasi altro impianto pubblicitario.
Nel caso specifico, il camion vela di proprietà di terzi e utilizzato per pubblicità a titolo oneroso, senza rispettare i requisiti di proprietà del mezzo e gratuità del servizio, è stato considerato abusivo.
In conclusione, la doglianza della ricorrente non ha fondamento, posto che non ha dato prova della sosta per meno di 48 ore; inoltre, il camion vela, non avendo dimostrato la gratuità del servizio pubblicitario e non essendo di proprietà del ricorrente, è in violazione della normativa.
Pertanto, l’esposizione pubblicitaria deve essere trattata come un cartellone pubblicitario fisso, che richiede autorizzazione dall’ente proprietario della strada.

