Giudice di pace di Cagliari s. 596/2025. Canone dovuto se non si esercita la rinuncia all’istanza
È frequente nei comuni trovarsi di fronte a una richiesta di occupazione del suolo pubblico senza che poi il richiedente esegua i versamenti degli importi richiesti ai fini del ritiro dell’autorizzazione/concessione.
È frequente nei comuni trovarsi di fronte a una richiesta di occupazione del suolo pubblico senza che poi il richiedente esegua i versamenti degli importi richiesti ai fini del ritiro dell’autorizzazione/concessione, salvo poi opporre alle richieste di pagamento del comune la mancata occupazione dell’area e conseguente rifiuto al pagamento.
Nel caso trattato dal Giudice di Pace di Cagliari, si verte in tema di ricorso in opposizione ad avviso di accertamento, con il quale le veniva intimato il pagamento di € 8.774,60 per il mancato pagamento del canone occupazione spazi e aree pubbliche temp., riferito all’anno 2018, in particolare per il periodo compreso tra il 04.06.2018 e il 13.08.2028, in ragione del titolo e/o autorizzazione rilasciata. A sostegno dell’opposizione il ricorrente eccepiva che nessuna autorizzazione è stata rilasciata alla ricorrente con riferimento alla via xxxx, né tantomeno questa ha occupato detta area nel periodo 05.06.2018/13.08.2018
Il Comune osservava che con l’atto opposto non richiedeva il pagamento dell’avvenuta occupazione del suolo pubblico, ma esclusivamente il mancato versamento del canone concessorio dovuto per l’ottenuta autorizzazione alla prefata occupazione; l’autorizzazione comunale occupativa era stata correttamente emessa e prima della conclusione del procedimento la società ricorrente non ha fatto pervenire all’amministrazione alcuna nota di rinuncia alla menzionata autorizzazione al fine di interrompere l’iter del rilascio; tale mancanza ha determinato il sorgere dell’invocato credito in capo all’amministrazione e ciò anche in assenza di una concreta effettiva occupazione del suolo pubblico da parte della società autorizzata
Il Giudice di pace evidenzia come il Comune abbia seguito la procedura indicata nel Regolamento, invitando la ricorrente, al fine di ottenere la richiesta concessione, a trasmettere la prova del pagamento del canone e la marca da bollo, documentazione che non risulta sia stata inviata dall’impresa ricorrente. Orbene, il Regolamento stabilisce espressamente che “1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. 2. In mancanza della comunicazione sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata al rilascio del provvedimento”.
In virtù di tale norma, la mancata comunicazione della perdita di interesse ad ottenere il provvedimento di concessione (e non il rilascio della concessione) fa sorgere l’obbligazione del pagamento del canone
Pertanto, è evidente che il credito vantato dal Comune attraverso il provvedimento di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione, trovi la sua fonte nella mancata comunicazione della rinuncia al provvedimento originariamente richiesto dalla ricorrente.


