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Canone unico 2 min di lettura

Giudice di pace di belluno – sentenza del 4/4/2024. Il canone pubblicita’ è sempre dovuto al comune.

La società ricorrente agiva per l'annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2022, esponendo che, per effetto della Legge n. 160 del 2019, il pagamento del canone non può che seguire il criterio della competenza sull’area.

La società ricorrente agiva per l'annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2022, esponendo che, per effetto della Legge n. 160 del 2019, il pagamento del canone non può che seguire il criterio della competenza sull’area.
Pertanto, in presenza di impianto pubblicitario su strada provinciale fuori dal centro abitato, unico soggetto titolare dell’entrata è la Provincia, nel cui territorio si trova l’impianto, in quanto è l’ente che rilascia l’autorizzazione. Così, come nel caso di impianti su strade statali, l’unico soggetto titolare del canone è l’Anas, non avendo il Comune alcun collegamento funzionale con la pubblicità

Secondo il giudice di pace la questione è diversa:

La c.d. «unicità» del canone è, infatti, riferibile al soggetto attivo e non al soggetto passivo: la Provincia sarà titolare del diritto a percepire un unico canone verificandosi il presupposto di legge (l’occupazione del proprio suolo pubblico) ed il Comune sarà titolare del diritto a percepire un unico canone verificandosi i due citati presupposti di legge (pubblicità e occupazione del proprio suolo pubblico). Il soggetto passivo (ossia l’impresa) che installi su suolo provinciale un impianto pubblicitario sarà tenuto, pertanto, a pagare: il canone al Comune per il presupposto pubblicitario (anziché l’ICPDPA o il CIMP) e il canone alla Provincia per il presupposto occupazionale (anziché la TOSAP o il COSAP). 

La stessa cosa vale se, anziché di strada provinciale, si tratti di strada statale e, quindi, di Anas. In sostanza, l’unicità del canone unico si può configurare nella sola ipotesi di messaggio pubblicitario su installazione posta su demanio comunale, essendo i due presupposti di imposta riconducibili ad uno da un unico ente locale. Con la conseguenza che la Provincia (o Anas) potrà continuare a pretendere esclusivamente la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. 

 In conclusione, le occupazioni con mezzi pubblicitari di strade provinciali o statali, sia fuori che all’interno di centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, sono soggette al canone per l’occupazione di suolo pubblico dovuto alla Provincia (o Città Metropolitana) o ad Anas e al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari dovuto al Comune, il comma 820 applicandosi soltanto ai Comuni per le installazioni di mezzi pubblicitari sulle aree comunali, poiché solo in tale fattispecie si realizza la sussistenza del duplice presupposto, pubblicitario ed occupazionale, oggetto della disposizione. Per tutte le altre occupazioni, diverse dagli impianti pubblicitari, il canone spetta esclusivamente alla Provincia (o Città Metropolitana) o Anas quando trattasi di strade provinciali o statali, che tali rimangono anche quando attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti (anche di Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti) in virtù dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, cui il comma 818 dell’articolo 1 Legge 160/2019 fa espressamente rinvio.

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