Garante privacy accesso civico morosità – parere 27 febbraio 2025. Ammesso l’accesso civico sulle morosità dei pagamenti dei politici
L’istanza trattata ha ad oggetto l’accesso civico al fascicolo relativo a un’ordinanza di demolizione nonché i fascicoli relativi «agli amministratori e consiglieri comunali che occupano immobili di proprietà comunale e le eventuali morosità in ordine ai mancati pagamenti dei canoni/indennità».
L’istanza trattata ha ad oggetto l’accesso civico al fascicolo relativo a un’ordinanza di demolizione nonché i fascicoli relativi «agli amministratori e consiglieri comunali che occupano immobili di proprietà comunale e le eventuali morosità in ordine ai mancati pagamenti dei canoni/indennità».
Con riguardo ai fascicoli relativi agli amministratori e consiglieri comunali, il Comune, a seguito dell’opposizione di un soggetto controinteressato, ha rifiutato l’accesso – richiamando il contenuto del precedente parere del Garante n. 80 del 4/3/2022.
Il garante ritiene che il tema della morosità nei pagamenti di canoni/indennità, dovute al Comune da parte di soggetti che occupano immobili di proprietà pubblica e che rivestono incarichi politici, deve essere inquadrata nel contesto più generale della disciplina prevista dal d. lgs. n. 267 del 18/8/2000. Al riguardo, è infatti previsto che «Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale», fra l’altro, «colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (art. 63, comma 1, n. 6, d. lgs. n. 267/2000). La medesima disciplina prevede anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione, sia che sopravvengano ad essa importano la decadenza dalle predette cariche» (art. 68, comma 2, ivi).
Nel quadro normativo descritto, risulta, quindi, che la conoscibilità delle informazioni riguardanti il fatto che un soggetto titolare di un incarico politico (quali sindaco o consigliere comunale) abbia un debito liquido ed esigibile verso il comune ed è stato legalmente messo in mora (oppure, nel caso di mancato pagamento per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell’ente, abbia ricevuto invano la notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 602/1973) è strumentale rispetto alla possibilità di esercitare l’azione popolare prevista dal citato art. 70 per far dichiarare la decadenza derivante dalle situazioni di incompatibilità dall’incarico politico, disciplinate dall’art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267/2000.
Per tali motivi, si ritiene che l’accesso civico generalizzato alle predette informazioni, contrariamente a quanto affermato dal Comune nel provvedimento di diniego dell’accesso civico, non possa essere negato richiamando generici riferimenti alla riservatezza dei soggetti interessati o il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 in materia di protezione dei dati personali.
Non è possibile richiamare l’orientamento espresso nel citato parere n. 80/2022 per negare l’accesso civico, in quanto tale provvedimento aveva ad oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, non trattandosi di un caso di accesso civico a dati riguardanti la morosità nei pagamenti da parte di soggetti titolari di incarichi politici, ma di una caso di richiesta generale e indiscriminata di copia di pagamenti di tributi da parte degli amministratori locali con specificazione dell’elenco dei beni, dei dati catastali e di eventuale comunione o semplice possesso (rispetto alla quale è stato evidenziato che «l’istanza di accesso civico, “così come proposta”, rientrava in una delle fattispecie per le quali l’accesso civico può essere rifiutato ai sensi della normativa vigente»).

