DM 29 APRILE 2026. Modalità di trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente
Il DM 29 aprile 2026 ridefinisce le modalità di trasmissione dei flussi informativi all’ente creditore sulle procedure e riscossioni, nell’ambito della riforma AdER avviata dal d.lgs. 110/2024, superando la disciplina del 1999.
Nuova tappa della riforma AdER avviata con il d.lgs. n. 110/2024. Il provvedimento del 29 aprile ridefinisce tempi, contenuti e modalità di trasmissione dei flussi informativi, superando l’impianto previgente risalente al decreto del 22 ottobre 1999.
In base alla nuova disciplina, Agenzia delle entrateRiscossione sarà tenuta a trasmettere con cadenza mensile, entro la fine di ciascun mese, informazioni complete e aggiornate agli enti impositori. I flussi dovranno contenere, in particolare, i dati sulle procedure di riscossione in corso, le somme effettivamente riscosse nel mese precedente e lo stato di ciascuna quota affidata.
Un’attenzione particolare è riservata alle quote affidate a partire dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal meccanismo del discarico automatico. Il decreto stabilisce che tali posizioni debbano essere evidenziate in modo distinto all’interno dei flussi informativi. Rientrano in questa categoria, tra le altre, le quote interessate da sospensioni della riscossione, da piani di rateazione o da definizioni agevolate, nonché quelle coinvolte in procedure esecutive o concorsuali o in accordi regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Sono inoltre escluse dal discarico automatico le posizioni per le quali la riscossione sia rimasta sospesa per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento.
Il decreto introduce anche specifici obblighi in materia di trasparenza tecnica. I tracciati dei flussi informativi dovranno essere resi disponibili nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale di Agenzia delle entrateRiscossione. Inoltre, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, l’Agenzia dovrà mettere a disposizione degli enti un documento tecnico di dettaglio, contenente i criteri di valorizzazione dei singoli campi, i controlli di congruità, i codici di errore e le modalità operative di gestione dei flussi. Tale documentazione potrà essere aggiornata nel tempo, a condizione che le modifiche siano pubblicate con adeguata tempestività.
Quanto all’entrata in vigore, le nuove modalità operative diventeranno efficaci dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, consentendo ad Agenzia delle entrateRiscossione e agli enti creditori di adeguare gradualmente i propri sistemi informativi e organizzativi al nuovo assetto.


