DM 10 dicembre 2024 – nuovo tasso d’interesse legale
Il DM 10 dicembre 2024 modifica il tasso di interesse legale che, dal 1° gennaio 2025, passa dal 2,5% al 2%: ART. 1. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Il DM 10 dicembre 2024 modifica il tasso di interesse legale che, dal 1° gennaio 2025, passa dal 2,5% al 2%: ART. 1. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del Codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".
La riduzione è stata disposta dal Decreto del MEF del 10.12.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024.
Lavariazione ha importanti risvolti nella fiscalità locale per la riscossione delle entrate che richiama il tasso di interesse legale in caso di versamento di somme oltre la scadenza originaria
La disciplina del saggio di interesse nel campo dei tributi locali è contenuta nella legge 296/2006, articolo 1, comma 165 La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
Si aggiunge che la legge 160/2019 introduce la definizione degli interessi moratori da applicare dopo la fase esecutiva derivante da notifica di cartelle, ingiunzioni o accertamenti esecutivi, comprensiva della possibilità di maggiorare il saggio legale di due punti percentuali.
La modalità di calcolo degli interessi differisce a seconda del soggetto che agirà per la riscossione coattiva. In caso di riscossione diretta o affidata ai concessionari abilitati trova applicazione il comma 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Va inoltre ricordato che anche la rateazione delle somme è soggetta all’applicazione degli interessi; anche in questo caso, assume a riferimento il tasso legale con la possibilità di maggiorazione fino a due punti percentuali quando rilasciata su notifica di titolo esecutivo.
La Corte dei conti ha chiarito che l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è un corollario dei principi costituzionali contenuti negli art. 23 (legalità), 53 (capacità contributiva) e 97 (imparzialità dell'azione amministrativa) Cost. e risulta derogabile nel nostro ordinamento soltanto in forza di disposizioni legislative eccezionali che, nel rispetto del predetto principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, possono sacrificare gli interessi tutelati dai citati art. 53 e 23 in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore (ex plurimis, si v. Sezione controllo Piemonte, Deliberazione n. n. 7/2007/PAR del 28/06/2007). L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria deve essere ricondotta ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che sono espressione del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Di conseguenza, lo Stato e gli altri enti pubblici, che operano quali enti impositori, non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. L’orientamento è stato ribadito dalla Corte dei conti parere 106/2014 sezione di controllo per la regione Sicilia.
Le fattispecie che nell’ambito dei tributi locali sono interessate al tasso d’interesse sono le seguenti:
- Versamento tardivo di tributo anche mediante ravvedimento operoso
- Recupero del tributo in fase accertativa
- Riscossione coattiva
- Rimborso di somme versate ma non dovute
- Rateazione
Gli interessi non si applicano sulla componente sanzionatoria, come confermano le norme sull’accertamento esecutivo né in caso di sospensione della riscossione disposta ai sensi dell’articolo 68 del dl 18/2020 per le motivazioni connesse all’emergenza sanitaria.

