Dipartimento delle finanze. Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 22.05.2026. Pubblicazione delibere canone unico dopo ss.uu.
La Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 12225/2025) afferma che il canone per concessioni, autorizzazioni o pubblicità ha natura tributaria e stabilisce regole sulla pubblicazione delle delibere tariffarie sul sito del Dipartimento delle finanze.
Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026 - Natura tributaria del canone - Indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet del Dipartimento delle finanze.
A seguito della sentenza 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura tributaria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, con la Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 si forniscono indicazioni in merito alla pubblicazione sul presente sito internet delle relative deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali a decorrere dall’anno 2026.
Nella circolare, il Dipartimento rappresenta che, secondo quanto previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli stessi devono essere adottati dagli enti locali entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
In ordine, poi, alle norme che regolano l’attività di pubblicazione sul citato sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e dei regolamenti adottate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, attribuita dalla legge a questa Amministrazione, occorre far riferimento alla disciplina di carattere generale che prevede l’obbligo di invio al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) dei suddetti atti, ai fini della loro pubblicazione. In particolare, detto invio deve avvenire, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del MEF, sul predetto sito internet. Con riferimento ai termini di trasmissione, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 13, comma 15ter, del citato D. L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione entro tale ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l’anno di riferimento.
Si fa presente, invece, che per i tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, ad eccezione dell’imposta RC auto, la pubblicazione sul predetto sito internet dipartimentale non ha efficacia costitutiva, ma svolge una finalità informativa.
In conclusione, considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, si deve ritenere che per l’anno d’imposta 2026:
➢ è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
➢ i comuni hanno l’obbligo di trasmettere, con le modalità sopra indicate, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026;
➢ in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.


