Dipartimento della giustizia tributaria. Aggiornate le indicazioni sulla modalità di presentazione del ricorso
Sulla pagina telematica del dipartimento della giustizia tributaria sono state aggiornate le informazioni relative alla modalità di presentazione del ricorso, a seguito dei decreti delegati di attuazione della delega fiscale.
https://www.dgt.mef.gov.it/gt/modalita-di-presentazione-del-ricorso
Sulla pagina telematica del dipartimento della giustizia tributaria sono state aggiornate le informazioni relative alla modalità di presentazione del ricorso, a seguito dei decreti delegati di attuazione della delega fiscale. Tra gli aspetti di rilievo si segnala l'aggiornamento della parte relativa alla tipologia degli atti impugnabili e l'obbligo dal 2 settembre 2024 di presentazione dei ricorsi con l'esclusiva modalità telematica riguardante anche i contenziosi di valore inferiore a 3.000 €.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o di silenzio-rigetto all’istanza di autotutela cd. obbligatoria (art. 10 quater, comma della legge 27 luglio 2000, n° 212), può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione o dall'istanza (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992).
La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.
Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992. Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell’articolo 16 bis, prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992.
Ne deriva che anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024.

