Definizione agevolata rottamazione quinquies
La conversione del DL 38/2026 estende a enti locali e regioni la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (2000–2023), equiparandoli a quelli erariali e ampliando la portata della misura rispetto al regime ordinario delle entrate locali.
LEGGE 22 MAGGIO 2026, n. 88. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
La legge di conversione del DL 38/2026, mediante l’articolo 10-quinquies, estende agli enti locali e alle regioni la possibilità di applicare la definizione agevolata ai propri carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000 -2023, allineandoli così al meccanismo già previsto per i carichi erariali dalla legge di bilancio 2026. L’intervento normativo supera, di fatto, i limiti applicativi della definizione agevolata “a regime” prevista per le entrate locali.
Per gli enti territoriali l’adesione è facoltativa e richiede una deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 446/1997, con parere dell’organo di revisione. Non è prevista alcuna automatica applicazione: in assenza di delibera, la misura non si attiva. Inoltre, l’ente non ci sono margini di personalizzazione della disciplina: può solo decidere se aderire o meno.
La deliberazione deve essere adottata in tempo utile per la trasmissione ad AdE-R entro il 30 giugno 2026, con modalità definite dall’agente della riscossione. L’efficacia decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente (non del MEF), mentre la trasmissione al Ministero ha finalità esclusivamente statistiche.
La definizione riguarda tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023, senza possibilità di selezione da parte dell’ente. Sono escluse solo le somme derivanti da condanne della Corte dei conti. Rientrano anche carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute.
Rispetto alla definizione erariale, il perimetro è più ampio: include non solo i debiti da dichiarazione, ma anche quelli derivanti da accertamenti per omissione o infedeltà, oltre alle entrate non tributarie (es. sanzioni stradali, TARI corrispettiva, canoni). Restano escluse, invece, entrate non gestite tramite AdE-R come l’addizionale comunale IRPEF.
Il beneficio per il debitore consiste nell’estinzione del debito pagando solo capitale e spese, con stralcio di sanzioni, interessi e aggio. Per le sanzioni amministrative lo sconto riguarda i soli interessi.
L’adesione avviene mediante dichiarazione telematica da presentare tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, dopo consultazione dei carichi disponibili dal 15 settembre. La domanda produce effetti immediati: sospensione dei termini di prescrizione, blocco delle azioni esecutive e neutralizzazione delle verifiche di inadempienza (art. 48-bis).
In presenza di contenzioso, il debitore deve rinunciare ai giudizi, che vengono sospesi e poi dichiarati estinti a seguito del pagamento.
AdE-R comunica gli importi dovuti entro il 31 dicembre 2026. Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro gennaio 2027;
- oppure in massimo 54 rate bimestrali (fino a 9 anni), con interesse del 3%.
La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale; il mancato pagamento anche di due rate comporta la decadenza e il ripristino del debito originario.
Sul piano contabile, l’adesione comporta il successivo discarico dei crediti non riscossi e la loro cancellazione dalle scritture dell’ente, con effetti differenziati a seconda che i crediti siano ancora iscritti a bilancio o già svalutati. In molti casi, trattandosi di crediti risalenti, l’effetto netto può tradursi in un miglioramento del risultato di amministrazione grazie agli incassi su posizioni già svalutate.
Tuttavia, l’ente deve svolgere una valutazione preventiva dell’impatto finanziario, considerando:
- consistenza dei crediti affidati (2000–2023),
- residui attivi iscritti,
- grado di copertura del FCDE,
- stima adesione debitori
- effetti sulla riscossione e sugli equilibri di bilancio.
Infine, la lunga durata delle rateizzazioni comporta una distribuzione nel tempo degli incassi, attenuando l’impatto positivo immediato sulla liquidità, anche se per importi ridotti (frequenti nei crediti locali) l’effetto può essere più rapido.
I provvedimenti adottati dagli enti creditori sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione.


