Decreto ministeriale del 24 aprile 2024. Applicazione del contraddittorio preventivo.
È stato diffuso il decreto di attuazione dell’articolo 6 bis della Legge 212/2000 relativo agli atti esclusi dal contraddittorio preventivo nell’ambito del procedimento tributario, nella versione firmata dal Viceministro dell’Economia, in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
È stato diffuso il decreto di attuazione dell’articolo 6 bis della Legge 212/2000 relativo agli atti esclusi dal contraddittorio preventivo nell’ambito del procedimento tributario, nella versione firmata dal Viceministro dell’Economia, in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Il decreto individua, in applicazione dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario
Il decreto non riserva alcun riferimento ai tributi locali occupandosi unicamente di tributi erariali. Ciò significa che ai regolamenti comunali è affidata l’individuazione degli atti esclusi dal contraddittorio tenuto conto della struttura del DM, che assume rilievo in ordine alla definizione concettuale di atti automatizzati e di pronta liquidazione.
Emerge come gli atti di richiesta di versamenti o legati alla fase di riscossione non siano preventivamente sottoposti alla procedura del contraddittorio preventivo con schema d’atto.
Non compare nell’elenco l’esclusione (che sembrava per certa) relativa ai procedimenti di rimborso.

