DECRETO LEGISLATIVO 7 AGOSTO 2026, N. 147. Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. (26G00168) (GU n.185 del 11-8-2026 - Suppl. Ordinario n. 30) Vigente al: 12-8-2026
Il D.Lgs. n. 147/2026 completa la riforma dei tributi regionali e locali, rafforzando il rapporto collaborativo tra contribuenti ed enti e introducendo alcune novità in materia fiscale e sanzionatoria.
Se ne parlava da tempo nel corso della lunga attesa giunta agli sgoccioli del tempo massimo previsto per l’attuazione della delega fiscale. Il nuovo decreto conferma e completa l’approccio collaborativo e partecipativo nel rapporto con il contribuente avviato con la riforma dello Statuto del contribuente mediante il d.lgs. 219/2023 e continuato con il d.lgs. 87/2024, recante una solida revisione del sistema sanzionatorio in aderenza al comportamento fiscale del contribuente e al ridimensionamento delle sanzioni. Alcuni istituti sono stanti espunti perché confluiti in specifiche norme di legge, come accaduto per la definizione agevolata, altri sono stati aggiunti, come accaduto per l’estensione della transazione fiscale del codice della crisi d’impresa mentre alcune soluzioni che si attendevano non ci sono (ad esempio la quota fissa TARI).
Strutturato in 39 articoli organizzati in 5 titoli (I- Rapporti con i contribuenti; II - I singoli tributi; III – Tributi degli enti locali; IV – Attuazione del federalismo fiscale; V Norme finali), il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU avvenuta il giorno 11 agosto 2026 e le sue disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Nella formulazione delle norme, il legislatore del decreto rinvia, accanto alle norme vigenti alla data di pubblicazione, alle disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie di cui al d.lgs. n. 173/2024, testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. n. 175/2024 e testo unico versamenti e riscossione di cui al d.lgs. n. 33/2025, con decorrenza delle stesse dal 1° gennaio 2027.
Si segnalano le principali novità relative alla fiscalità dei comuni
- I primi tre articoli del decreto confermano l’approccio partecipativo dello statuto del contribuente: adeguamento regolamentare, agevolazioni per addebito in conto, compliance.
L’articolo 1 prevede, al comma 1, di avviare iniziative nell’ambito della gestione dei tributi delle regioni e degli enti locali in grado di diffondere informazioni in materia tributaria, implementare l’assistenza e la consulenza giuridica ai contribuenti, realizzare percorsi facilitati per l’accesso ai servizi per le categorie fragili. Un secondo assetto di misure invita all’adozione di misure premiali per favorire l’adempimento spontaneo, attivare forme di compensazione tra tributi con metodo telematico, garantire il tempestivo rimborso di importi erroneamente versati.
Il comma 2 dello stesso articolo 1 rafforza indicazioni già presenti nell’articolo 1 dello statuto del contribuente: Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il secondo capoverso del comma 2 esplicita un obbligo già emerso dallo statuto prevedendo che le regioni e gli enti locali individuano gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000.
Si tratta di una formula che pone obbligo agli enti di adeguare i regolamenti tributari, dato che il DM 24 aprile 2024 ha individuato gli atti esclusi dal contraddittorio per i tributi erariali nel rispetto delle autonomie locali che dovranno provvedere autonomamente.
L’articolo 2 completa la norma che permette il riconoscimento di uno sconto sulla tariffa (tributaria o patrimoniale) in caso di versamento mediante l’addebito diretto sul conto bancario o postale. La riduzione è una facoltà da adottare con apposita disposizione regolamentare e sarà possibile applicare un importo fisso, alternativo a quello a percentuale, nonché porre un tetto massimo. Il nuovo comma 2 bis esplicita una conclusione in realtà già nota ovvero l’impossibilità di applicare sconti per addebito in conto ad entrate vincolate all’incasso con F24, quindi l’IMU.
L’articolo 3 è interamente dedicato alle forme di compliance per le entrate tributarie, preventive rispetto all’attività di accertamento, che si possono articolare in due tipologie:
- l’invio di comunicazioni finalizzate a favorire il versamento applicando il ravvedimento operoso (modalità che ha preso già piede nei comuni)
- l'invio di avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di versamenti, tardivi o omessi, applicando una sanzione ridotta da determinare ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del d.lgs. 472/97 (Le singole leggi o atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che comportino l’attenuazione della sanzione)
- La transazione fiscale per i tributi regionali e locali – CCII (art. 4)
Con una serie di interventi di modifica del d.lgs. 14/2019, recante il codice della crisi d’impresa e insolvenza, il legislatore attua le indicazioni della delega fiscale nella parte in cui prevede l’estensione anche ai tributi degli enti territoriali delle proposte di transazione.
| Articolo CCII | Procedura |
| 23 | Composizione negoziata |
| 63 | Accordi di ristrutturazione dei debiti |
| 64-bis | Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione |
| 88 | Concordato preventivo |
| 245 | Concordato nella liquidazione giudiziale |
| 284-bis | Gruppi di imprese |
- La revisione delle norme sugli iscritti all’Albo della riscossione e del supporto (artt. 5-7).
Il decreto delegato sulla fiscalità regionale e locale evolve in maniera significativa la disciplina dei soggetti iscritti all’albo della riscossione mediante la riscrittura dell’iconico articolo 53 del d.lgs. 446/97 e la modifica della Legge 160/2019 che, nei commi 805, 806 e 807 definì la sezione separata dei servizi di supporto e i nuovi requisiti finanziari. L’intervento normativo conferma la struttura dell’albo nelle due sezioni, una dedicata ai concessionari e l’altro solo al supporto, introducendo due novità importanti: l’estensione dell’obbligo di ricorrere agli iscritti all’albo anche per le Regioni, che dovranno avvalersi delle società iscritte con il capitale più alto e la nuova modalità di valorizzazione patrimoniale non più vincolata al capitale interamente versato, bensì alle regole del codice civile che permette di utilizzare altre risorse societarie.
Vengono introdotte alcune eccezioni al principio dell'incasso diretto sul conto dell'ente peri seguenti casi: riscossioni derivanti da esecuzioni; aree mercatali; posteggi; contratti a canone fisso.
Di rilievo il nuovo comma 790-bis, L. 160/2019, sull’accreditamento “multi-beneficiario” tramite PagoPA delle somme riscosse, in caso di riscossione sia affidata a soggetto iscritto all’Albo: l’ente e l’affidatario ricevono ciascuno la propria quota direttamente, con fatturazione quietanzata mensile (entro il giorno 10) e rendicontazione, evitando così il transito sui conti dell’ente e il successivo riversamento dell’intera somma da parte dell’ente. Resta esclusa l’IMU in quanto riscossa con altre modalità.
- Applicazione ai tributi regionali dell’atto di accertamento esecutivo tributario (art. 8)
L’articolo 8 istituisce a favore delle Regioni l’atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali compresa una disciplina della rateazione e la quantificazione di oneri e spese. Le attività di riscossione relative agli atti di accertamento dei tributi regionali, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le disposizioni del medesimo articolo, superando gli strumento della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale, analogamente a quanto avvenuto per i Comuni e le Province.
- Lotta all’evasione (art. 11)
Incremento della quota spettante agli enti in caso di compartecipazione alla lotta all’evasione erariale mediante segnalazioni qualificate, dal 50% al 100% per le annualità dal 2026 al 2028.
- Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi regionali e degli enti locali. (art 12)
L’articolo conferma l’applicazione ai tributi regionali e locali della disciplina generale sulle sanzioni tributarie contenuta nel D.Lgs. 472/1997 e, dal 2027, il nuovo T.U. sanzioni D.Lgs. 173/2024; modifica l’assetto sanzionatorio per le sanzioni di omessa/infedeltà della dichiarazione introducendo una misura fissa (non più a forbice), in coerenza ai principi del d. lgs 87/2024. L’intervento in riduzione riguarda diverse norme settoriali: tributo speciale discariche (L. 549/1995), IMU (L. 160/2019), TARI (L. 147/2013), imposta di soggiorno (D. lgs 23/2011 e DL 50/2017).
In materia di ravvedimento operoso non troverà più applicazione la causa ostativa che inibiva il ravvedimento dei contribuenti in caso di avvio dei controlli; a impedire il ravvedimento sarà solo la notifica dell’atto di accertamento.
Le nuove misure si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
- La dichiarazione telematica IMU (art. 26)
La norma inserisce alla legge 160/2019 il nuovo comma 768-bis, il quale prevede che la dichiarazione sia presentata "esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze". Inoltre, aggiunge che nelle more della data di entrata in vigore del decreto ... i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione" attualmente vigente. L’intervento conferma l’obbligo dichiarativo necessario per i benefici di cui al comma 741 lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo.
Anche la fattispecie dell’esenzione IMU per occupazione abusiva sarà dichiarata con la medesima modalità
- Le modifiche in materia di TARI (artt. 28 e 29)
È probabilmente la parte più deludente del decreto come occasione mancata per chiarire aspetti applicativi che restano in ombra. L’operazione è principalmente di riordino:
- elimina dalla legge 147/2013 i riferimenti ai rifiuti assimilati, come conseguenza della riforma del d.lgs. 116/2020;
- inserisce nella 147 norme presenti nel codice ambientale in materia di uscita dal pubblico servizio mediante il nuovo comma 649 bis, lasciando il dualismo sull’avvio al riciclo già presente nel comma 649;
- codifica nel comma 654 la copertura anche dei costi accessori (es. spazzamento strade) e nel comma 658 la riduzione per il compostaggio aerobico individuale, anche qui recuperando norme già vigenti;
- modifica la legge 147/2013 nella parte relativa all’obbligo dichiarativo TARI; viene eliminato il termine di presentazione dal 30 giugno dell’anno successivo e introdotta la regola dei 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione. Lo stesso termine di 90 giorni vale per le successive variazioni.La modifica comporterà il ricalcolo dei termini di decadenza rispetto alla scadenza di un obbligo dichiarativo mobile. Occorrerà capire come verrà gestita la fase transitoria stabilendo se il nuovo termine di 90 giorni si applica solo alle occupazioni successive all'entrata in vigore della norma oppure anche agli eventi verificatisi nell'anno di entrata in vigore.
L’articolo 29 riscrive l’art. 238 del codice ambientale disponendo Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’intento è quello di uniformare la disciplina dei prelievi alla legge 147/2013.
- Modifiche al canone unico (artt. 30 e 31)
Importante intervento di sanatoria con adempimenti in scadenza al 31 ottobre 2026. Come conseguenza della natura tributaria del canone patrimoniale, proclamato dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza 12225/2026, la norma estende alle delibere del canone patrimoniale unico (canone unico, art. 1, commi 816-847, L. 160/2019) il regime di pubblicazione/efficacia previsto per le altre entrate locali dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, D.L. 201/2011 (trasmissione telematica al portale del federalismo fiscale come condizione di efficacia), a decorrere dal 2026. È inoltre prevista una sanatoria per il pregresso: le delibere già adottate per gli anni 2021-2025, anche se non pubblicate nei termini allora vigenti, restano efficaci purché inserite nel portale entro il 31 ottobre 2026 (invece l’anno 2026 va trasmesso entro il 14 ottobre) e pubblicate dal Dipartimento Finanze entro il 30 novembre 2026. Si tratta di una norma “di sanatoria” resasi necessaria per l’incertezza applicativa che ha caratterizzato il canone unico dalla sua introduzione (2021). La piattaforma telematica del MEF è già attiva per l’invio.
Il successivo articolo 31 esclude dal presupposto impositivo del canone unico (art. 1, comma 819, lett. a), L. 160/2019, relativo all’occupazione di suolo pubblico) balconi, verande, bow-window e infissi stabili analoghi: chiarisce quindi che le sporgenze stabili degli edifici prospicienti la pubblica via non generano occupazione di suolo pubblico ai fini del canone.
- Recupero IMU per i fabbricati con rendita catastale impugnata.
Deroga all’art. 1, comma 161, L. 296/2006 (termine di decadenza ordinario per l’accertamento) per consentire al comune di recuperare la maggiore IMU dovuta a seguito di rettifica della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate, quando la rendita sia stata impugnata dal contribuente: il termine per l’accertamento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (non dall’anno d’imposta) ed è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo, con applicazione dei soli interessi legali (no sanzioni). Entro lo stesso termine il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso, che il comune deve erogare entro 180 giorni. La norma risolve il problema del disallineamento tra i tempi (spesso lunghi) del contenzioso catastale e i termini di decadenza ordinari dell’accertamento IMU, che rischiavano di precludere sia il recupero da parte del comune sia il rimborso al contribuente.
- Compartecipazione IRPEF per province e città metropolitane
Dal 2027 è istituita, per province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, una compartecipazione IRPEF (0,92% nel 2027, 0,97% dal 2028, con fondo dedicato presso il Viminale: 1.802,1 mln nel 2027, fino a 2.110,6 mln + 15 mln dal 2030) che sostituisce il gettito dell’imposta RCA (assicurazione responsabilità civile auto) attualmente di spettanza di questi enti.


